FATTURA PA – Finalmente la regolamentazione del rifiuto

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A cinque anni dal debutto della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il Ministero dell’Economia e delle finanze interviene per disciplinare l’opzione del rifiuto.

Il 22 ottobre scorso è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 132 del 24 agosto, con cui il Ministero ha introdotto una serie di limitazioni per evitare rigetti impropri ed armonizzare (almeno in parte) la fatturazione elettronica PA con quella tra privati, in attuazione dell’art.15 bis del DL 119/2018.
Riepiloghiamo brevemente l’opzione del rifiuto così come attuata dal 31 marzo 2015 (avvio della fatturazione elettronica PA) per poi esplorare le novità introdotte dal Decreto 132.

L’opzione del rifiuto
La possibilità di rifiutare una fattura elettronica è una peculiarità offerta esclusivamente agli Enti pubblici, che consente ad una PA di esprimersi riguardo l’accettazione o meno del documento entro quindici giorni dalla ricezione. Rispetto al contesto B2B, dunque, il processo di fatturazione elettronica nella PA non si conclude con la ricevuta di consegna; seppure in presenza di prova di trasmissione che, come ricordato anche dalla recente pronuncia di diritto n.17 dello scorso 30 ottobre prova l’emissione , la persona cedente/prestatrice deve comunque attendere fino a 15 giorni per capire se il documento debba essere stornato ed occorra procedere ad una ri-emissione.

L’opzione del rifiuto ha generato parecchi dubbi e complessità di gestione per gli interlocutori della PA per tre motivazioni. In primo luogo si tratta di una specificità che non trova alcuna origine nella normativa IVA di cui al D.P.R. n.633 del 1972; in secondo luogo gli Enti finora non avevano ricevuto indicazioni su quando applicare il rifiuto e quando invece richiedere una nota di variazione (unico strumento disponibile nel contesto B2B per gestire correzioni delle fatture); infine, fino al Decreto sopra indicato, non vi era nemmeno l’obbligo di esplicitare una motivazione per rigettare una fattura.

A fronte di una mancanza di regolamentazione, in questi anni le persone economiche hanno dovuto gestire diverse criticità. Si sono verificate situazioni di veri e propri “ping pong” di fatture trasmesse e rifiutate più volte senza riuscire ad addivenire ad un accordo, motivazioni limite quali “Gli uffici sono chiusi per ferie, non si accettano fatture” o ancora, in taluni casi, si è avuta l’impressione di un rifiuto utilizzato come stratagemma per posticipare le scadenze di un pagamento.

Novità – Le motivazioni ammesse
Il Decreto 132 interviene modificando le regole tecniche della fatturazione PA ossia il Decreto 55 del 2013, con effetto dal 6 novembre 2020.

In generale, la norma novellata vieta il rifiuto in tutti quei casi ove sia possibile correggere la fattura mediante lo strumento della nota di variazione di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Gli unici casi ammessi sono i seguenti:
• fattura riferita ad operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
• omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP) quando obbligatorio;
• omessa o errata indicazione del codice di repertorio per dispositivi medici (rif. Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009);
• omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
• omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali;

Molto importante evidenziare che d’ora in poi in caso di rifiuto l’Ente è obbligato ad inserire nella notifica di esito una delle suddette cause. Non è dunque più ammesso un rifiuto immotivato.

 

Considerazioni – massimizzare l’efficacia delle nuove regole
La fattura PA è stato il primo, fondamentale, step di uno percorso virtuoso di fatturazione elettronica standardizzata a livello di sistema paese, finora unico caso nell’Unione Europea. Tra gli obiettivi del legislatore nazionale vi è oltre alla trasparenza e monitoraggio della spesa pubblica, alla riduzione dell’evasione IVA, anche la volontà di dare propulsione alla digitalizzazione del Paese partendo dalla fattura.

La regolamentazione del rifiuto è sicuramente un passaggio necessario e coerente con i suddetti obiettivi.

Tuttavia non possiamo non osservare che, a fronte di chiare – apprezzatissime – indicazioni normative sulla gestione del rifiuto, al momento non vi sia stata una revisione tecnologica del processo a supporto. Attualmente dalla documentazione tecnica pubblicata nell’apposita sezione del sito Fattura PA:
non risultano nuovi controlli sulla compilazione della notifica rifiuto, nella quale, al momento, l’indicazione della motivazione rimane opzionale.

Potenzialmente potranno quindi verificarsi situazioni in cui l’Ente non inserisce una motivazione, ma può comunque rigettare il documento. In tal caso il cedente prestatore, in virtù della norma, potrà ritenersi in diritto di non stornare la fattura trasmessa, ma sarà comunque necessario attivare una gestione “extra-SDI” per un dialogo con l’Ente. Sarebbe sicuramente preferibile che la tecnologia supportasse in tal senso per semplificare il processo.

Auspichiamo quindi un prossimo aggiornamento dei controlli attuati dal SDI per evitare situazioni non compliant, così come è stato in occasione della revisione del tracciato XML attivo dal 1 ottobre.