Rinviata al 31 maggio l’attivazione del servizio di consultazione fatture elettroniche

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Con il Provvedimento del 29 aprile l’Agenzia delle entrate si prende un mese in più per attivare il servizio di consultazione delle fatture elettroniche: sarà possibile aderire al servizio dal 31 maggio anziché dal 3 maggio 2019.

L’Agenzia differisce anche la deadline per aderire al servizio, portandola dal 2 luglio al 2 settembre 2019.

Perché l’Agenzia delle entrate propone questo servizio?
Che cos’è il servizio di consultazione fatture elettroniche?

Come illustrato a fine dicembre su questo Blog, a fine 2018 il Garante Privacy aveva formulato i propri rilievi  sul processo di fatturazione elettronica, dichiarando il trattamento di dati effettuato attraverso il SdI sproporzionato rispetto alle due finalità dell’Agenzia:

1) monitoraggio dell’evasione fiscale,

2) trasmissione della fattura da emittente a destinatario.

Memorizzare i dati dell’intera fattura, che possono fornire informazioni su abitudini di consumo dei cittadini italiani, non è strettamente necessario, quindi il Garante aveva invitato AdE a rivedere il processo.

In conseguenza di ciò l’Agenzia ha modificato le regole tecniche che, ricordiamo, sono enunciate nel Provvedimento 30 aprile 2018: il SdI, a meno di esplicita autorizzazione, una volta svolta la funzione di “postino” delle fatture, non memorizzerà più l’intero file XML nel cassetto fiscale, ma solo alcune informazioni fiscalmente rilevanti, descritte nell’Allegato B del novellato provvedimento.

Il contribuente potrà sottoscrivere l’autorizzazione nell’Area Riservata del cassetto fiscale, aderendo al servizio di consultazione dal 31 maggio al 2 settembre.

In caso di mancata adesione, a partire dal 3 settembre il SdI cancellerà tutte le fatture elettroniche che risultino consegnate.

Importante esplicitare che non si tratta di conservazione ma della semplice possibilità di consultare le fatture nel cassetto fiscale sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI (ad esempio per le fatture 2019 fino a dicembre 2020).