E-fatture: nuove modalità per l’assolvimento dell’imposta di bollo

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Le nuove regole in tema di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si inseriscono tra le novità che l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 ha portato con sé. Il Decreto del 28 dicembre 2018, firmato dal ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, riscrivendo l’articolo 6, comma 2 del D.Mef 17 giugno 2014, ha modificato tempi e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo con riferimento alle fatture elettroniche. Nello specifico, il Decreto ha introdotto le seguenti novità:

  • il pagamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (non più entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), dunque per il primo trimestre la scadenza sarà il 20 aprile;
  • per agevolare il pagamento trimestrale, l’Agenzia delle entrate, al termine di ogni trimestre, quantificherà l’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio;
  • il pagamento potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità: mediante un nuovo servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate e presente nell’area riservata del contribuente, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia medesima.

Per le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo (quelle con importi complessivi superiori a 77,47 euro), dovrà essere riportata specifica annotazione di assolvimento mediante la compilazione della sezione <DATIBOLLO> del file XML.

Nulla cambia per i registri e i libri contabili per i quali il D.Mef 28 dicembre 2018 conferma l’attuale pagamento annuale posticipato, da effettuarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento. Al momento, l’unica modalità di pagamento ammessa per libri e registri è tramite F24 con codice tributo 2501 con calcolo a cura del contribuente: ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

Importante ricordare la differenza tra l’imposta di bollo sui documenti informatici e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale. La prima, che riguarda unicamente i documenti informatici ed è normata dal D.Mef 17 giugno 2014, unico riferimento sul tema, non richiede alcuna autorizzazione preventiva e prevede i tempi e i modi di pagamento sopra indicati. La seconda si applica unicamente ai documenti cartacei al fine di evitare l’apposizione fisica della marca da bollo, è normata dall’art. 15 del D.P.R n. 642/1972, è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell’Agenzia e prevede tipicamente pagamenti bimestrali.