Aggiornamento regole tecniche Fatturazione B2B per recepire l’eliminazione “esterometro”

,
Aggiornamento regole tecniche Fatturazione B2B per l'addio esterometro

Con il Provvedimento 293384 del 29 ottobre 2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblica una nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2b e la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere: la 1.7.

Di che si tratta? Che impatto ha sui processi in essere?

Il Provvedimento citato è l’atteso, necessario, adeguamento alle disposizioni emanate il 30 dicembre scorso dalla Legge 178/2020 – Legge di Bilancio 2021 – in tema di “esterometro”.

La legge di Bilancio 2021

Come già illustrato da Siav in diversi articoli, la Legge di Bilancio 2021 ha modificato modi e tempi per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, che attualmente prevedono l’utilizzo di un tracciato XML specifico per l’esterometro.

A partire dal primo gennaio 2022, le informazioni relative alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) dovranno essere trasmesse al SdI esclusivamente utilizzando lo stesso tracciato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche italiane.

Le attuali tempistiche trimestrali in vigore per l’esterometro vengono sensibilmente ridotte:

  • nel caso di operazioni attive l’invio deve avvenire entro gli stessi termini per l’emissione delle fatture ossia dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate ed il termine specifico stabilito dalle disposizioni per le fatture differite;
  • nel caso di operazioni passive la trasmissione va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Il recepimento nelle specifiche tecniche

Fino al 29 ottobre u.s., riguardo le nuove disposizioni sopra illustrate, AdE aveva fornito alcune delucidazioni di natura operativa nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”; ora le delucidazioni sono state ampliate e riportate nella norma ufficiale che detta le specifiche tecniche della fatturazione XML, ossia il Provvedimento 30 aprile 2018, più volte aggiornato.

Nell’allegato A del rinnovato provvedimento è stato completamente modificato il paragrafo 3, di cui  riportiamo di seguito gli elementi fondamentali.

Per la trasmissione delle operazioni attive, in parallelo all’emissione della fattura destinata alla Clientela estera, vi è l’obbligo di inviarne al SdI una versione nel formato XML, avendo cura di valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXX”. Sono escluse le operazioni documentate da bolletta doganale.

Evidenziamo che rispetto alla precedente formulazione delle specifiche per l’esterometro, è scomparso ogni riferimento all’obbligo di sottoscrizione nella trasmissione delle operazioni transfrontaliere; pertanto, come per la fatturazione elettronica B2B italiana, la firma del file XML è opzionale.

Per le operazioni passive, si ribadisce che il file deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati dal SdI. In particolare dovrà essere adeguatamente valorizzato l’elemento  <CodiceDestinatario>, ai fini della corretta ricezione del file. Il succitato tag potrà, ad esempio, essere valorizzato con la stessa informazione che il cessionario/committente solitamente utilizza per ricevere le fatture elettroniche.

Il processo prevede dunque che il cessionario committente conferisca il file XML con i dati delle operazioni passive al SdI che, effettuati i controlli, lo rispedirà al cessionario committente stesso. Come per le operazioni attive è escluso quanto documentato da bolletta doganale.

A seconda del tipo di acquisto, è da utilizzarsi uno specifico tipo documento:

  • TD17: per gli acquisti di servizi;
  • TD18: per acquisti di beni intracomunitari;
  • TD19: per l’acquisto di beni ex. art. 17 c.2 d.p.r. 633/72;

I dati del fornitore estero dovranno essere riportati nella sezione <CedentePrestatore>, mentre i dati del Cessionario Committente che effettua l’ integrazione o emette l’ autofattura vanno riportati nella sezione <CessionarioCommittente>.

Gli estremi della fattura passiva di riferimento dovranno essere riportati nel blocco <DatiFattureCollegate>.

 

Standardizzazione e semplificazione nel dialogo con l’Amministrazione Finanziaria

Dopo la “rivoluzione copernicana” della fatturazione elettronica attraverso il SdI, le nuove disposizioni rappresentano un ulteriore elemento di semplificazione e standardizzazione nel dialogo tra la parte contribuente e l’Amministrazione Finanziaria.

Rammentiamo infatti che l’invio dei TD17, TD18 o TD19 svolge anche la funzione di assolvere agli adempimenti di integrazione delle fatture d’acquisto dall’estero previsti dal DPR 633/1972 e DDL 31/1993. Con analoga modalità è possibile gestire anche il reverse charge interno: per integrare le fatture d’acquisto di aziende fornitrici nazionali in regime di inversione contabile, è possibile (non obbligatorio) inviare al SdI una fattura XML di tipo TD16.

Con un unico tracciato XML è dunque possibile gestire le fatture nazionali, comunicare i dati delle fatture estere e adempiere agli obblighi di integrazione documentale degli acquisti. Gli investimenti tecnici sostenuti dagli operatori nazionali per dialogare con il SdI possono quindi essere ulteriormente portati a valore.