Fattura B2B: aggiornate le regole tecniche dopo i rilievi del Garante

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Con Provvedimento n. 524526 del 21 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha modificato le regole tecniche stabilite per la fattura elettronica tra privati e verso consumatore finale con Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. Così facendo, l’Agenzia ha ufficializzato le modifiche al processo di fatturazione elettronica elaborate in seguito ai rilievi osservati del Garante per la protezione dei dati personali con provvedimenti del 15 novembre e del 20 dicembre 2018.

Al link, è possibile consultare il Provvedimento di modifica delle regole tecniche e il testo coordinato.

Modifica regole tecniche e testo coordinato

Le modifiche sono relative alla memorizzazione integrale delle fatture, al servizio di consultazione e acquisizione e all’adozione del sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

In particolare, il Provvedimento del 21 dicembre stabilisce che, fatta salva la conclusione del processo di consegna, l’Agenzia provvederà alla memorizzazione delle fatture, nell’area riservata, esclusivamente previa adesione ad un nuovo servizio di consultazione da parte di almeno una delle due parti coinvolte (cedente/prestatore e cessionario/committente), rendendo disponibile la consultazione dell’intera fattura al soggetto che avrà sottoscritto l’adesione. Al soggetto che non avrà aderito al servizio, saranno disponibili unicamente i “dati fattura” ossia i dati fiscalmente rilevanti previsti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 – e riportati nell’allegato B al Provvedimento – l’hash e l’indirizzo telematico. In caso di mancata adesione da parte di entrambi i soggetti coinvolti, l’Agenzia memorizzerà unicamente i “dati fattura”, l’hash e l’indirizzo telematico. Al consumatore finale, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione, non sarà reso disponibile alcun dato.

Sarà possibile aderire al servizio dal 3 maggio al 2 luglio 2019. Per consentire la consultazione delle fatture emesse e ricevute nel periodo transitorio, dunque fino al 2 luglio 2019, l’Agenzia procederà alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture, rendendoli disponibili, su richiesta, ai soggetti interessati (anche al consumatore finale). In caso di mancata adesione al servizio di consultazione, la conseguenza sarà la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per l’effettuazione dell’adesione.

Per quel che riguarda il protocollo SFTP, la sua adozione risponde all’osservazione del Garante che ha sottolineato la necessità di un canale di trasmissione più sicuro rispetto all’FTP inizialmente previsto dalle regole tecniche.