Fattura elettronica: tempi di emissione e trasmissione secondo il DL 119/2018

,

Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con la Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, introduce una serie di diposizioni, che impattano sulle fatture elettroniche emesse, definendo tempi di trasmissione e ritardi ammessi per i primi mesi di applicazione. Se all’interno della Circolare 13/E, pubblicata lo scorso 2 luglio, l’Agenzia delle Entrate specificava che, per le fatture cosiddette immediate, stante l’obbligo di trasmettere tempestivamente la fattura elettronica il giorno di effettuazione dell’operazione, vi sarebbe stata tolleranza per un minimo ritardo per il periodo di avvio, il DL quantifica la suddetta tolleranza.

L’art.10 del DL 119/2018 chiarisce che fino al 30/06/2019 per i contribuenti trimestrali (e fino al 30/09/2019 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile), nessuna sanzione verrà applicata nel caso in cui la fattura sia trasmessa entro il termine della liquidazione IVA periodica. Una fattura datata 31/MM potrà essere trasmessa cioè fino al 15/MM+1, ad esempio una fattura datata 31/03/2019, potrà essere trasmessa fino al 15/04/2019.

Nel caso in cui la fattura venga spedita successivamente al termine di liquidazione IVA periodico ma entro e non oltre il periodo di liquidazione successivo, la sanzione prevista viene ridotta dell’80%. Una fattura datata 31/MM e spedita entro il 15/MM+2 incorrerà dunque in una sanzione ridotta, ad esempio: un’azienda che trasmetta una fattura datata 31/03/2019, dopo il 15/04/2019 ma entro il 15/05/2019, incorrerà in una sanzione per la trasmissione in ritardo della fattura, ma la somma da pagare sarà ridotta dell’80%.

Oltre ad ammorbidire per i primi sei/nove mesi d’avvio le sanzioni per i ritardi di trasmissione delle fatture, il DL 119/2018, definisce anche i tempi di emissione delle fatture a partire dal secondo semestre del 2019, aggiornando la normativa IVA (art.23 DPR n. 633/1972), quindi con effetto su tutte le tipologie di fatture, anche quelle non elettroniche.

L’articolo 11 del DL, infatti, stabilisce che a partire dal 01/07/2019qualsiasi fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’operazione, a patto che venga indicata in fattura anche la data in cui è stata effettuata la cessione e/o la prestazione di beni o servizi o ancora la data nella quale è stato corrisposto in tutto (o in parte) il corrispettivo, nel caso in cui tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. Si rimane in attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia riguardo dove inserire questo nuovo elemento nel tracciato XML.

Con le nuove disposizioni, si aggiornano di riflesso anche i tempi di registrazione delle fatture emesse definiti dal DPR n. 633/1972, coerentemente coi la possibilità di emissione dopo dieci giorni.