Invio telematico dei dati dei corrispettivi: facciamo il punto della situazione

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I corrispettivi sono i ricavi conseguiti da alcune categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo di pagamento dell’IVA (commercianti al minuto, albergatori, ristoratori, artigiani e simili). I corrispettivi vanno certificati attraverso l’emissione di due documenti fiscali: lo scontrino o la ricevuta (art. 1 D.P.R n. 696 del 21 dicembre 1996). Le operazioni da certificare mediante uno dei due documenti fiscali citati sono quelle previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, “Commercio al minuto e attività assimilate”. Per tali attività, l’articolo in questione specifica che si tratta di operazioni per le quali “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.

Invio telematico dei corrispettivi elettronici: l’evoluzione normativa

L’invio on-line dei corrispettivi elettronici è stata un’opzione, a fronte di vantaggi fiscali, fino al D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018.  In particolare, prima del D.L. n. 119/2018, il D.Lgs. n. 127/2015, stabiliva (art. 2, comma 1) la possibilità per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R n. 633/1972 di optare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. L’opzione, da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio telematico dei corrispettivi, era valida per 5 anni dall’esercizio stesso e, se non revocata, si estendeva di quinquennio in quinquennio. Il D.L. n. 119/2018 ha poi modificato la normativa sugli incentivi alla tracciabilità dei pagamenti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015.

Nello specifico il D.L., modificando, con l’articolo 17, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 per soggetti con volumi di affare superiore ai 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per le restanti categorie, con possibilità di esclusioni dall’obbligo in ragione della tipologia di attività esercitata e del livello di connettività web della zona in cui si opera. Il D.L. rinvia a un D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione delle condizioni di esclusione in ragione della tipologia di attività esercitata e a un altro decreto, che il Mef deve emanare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, l’esclusione dall’obbligo in ragione del livello di connettività web. Proprio in ragione dell’emanazione di un decreto delega finalizzato alla individuazione dei soggetti esclusi dall’obbligo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica, attiva dal 12 aprile al 26 aprile, aperta alle associazioni di categoria degli operatori economici interessati. Le associazioni possono inviare osservazioni e proposte circa la casistica degli esoneri.

La trasmissione dei corrispettivi elettronici fa venire meno l’obbligo di tenuta del registro di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Operativamente, la trasmissione e la memorizzazione dei corrispettivi telematici può avvenire o attraverso i cosiddetti registratori telematici (RT), già regolamentati dal Prv. di AdE n. 182017 del 28 ottobre 2016 o attraverso altri  strumenti che garantiscano, al pari dei registratori, la sicurezza e la inalterabilità dei dati (art. 2, comma 3 D.Lgs. n. 127/2015). Tali ulteriori strumenti saranno regolamentati da provvedimenti dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione. Nella relazione illustrativa al D.L. n. 119/2018 viene precisato, infatti, che l’Agenzia, in un arco temporale quantificabile in un anno, potrebbe disciplinare appositi strumenti aggiuntivi rispetto ai RT, analoghi a quelli pensati per la fatturazione elettronica, quali, ad esempio, una procedura web gratuita, fruibile anche da tablet o smartphone, POS evoluti in grado di trasmettere sia i dati dei corrispettivi che l’informazione dell’effettuazione del pagamento.

Il D.L. n. 119/2018 e la successiva Legge di bilancio 2019 hanno anche previsto, negli anni 2019-2020, il riconoscimento di un’agevolazione finanziaria per i soggetti obbligati, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali RT per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento dello strumento. Tale contributo è concesso al soggetto sotto forma di credito di imposta di pari importo da utilizzare in compensazione.

Attualmente le regole operative per la trasmissione dei corrispettivi elettronici all’Agenzia delle entrate sono stabilite dal citato Prv. di AdE n. 182017 del 28 ottobre 2016, testo di riferimento già per quanti, dal 1° gennaio 2017, hanno aderito all’opzione. Il Provvedimento disciplinando, tra le altre cose, l’utilizzo dei registratori telematici, stabilisce che i corrispettivi devono essere trasmessi al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate attraverso i registratori telematici i cui modelli siano stati approvati dall’Agenzia medesima. Il registratore, al momento della chiusura giornaliera genera un file xml, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate. Il processo di trasmissione si considera concluso quando AdE ha ricevuto il file XML. AdE attesta la ricezione del file con una notifica e, in caso di esito negativo dei controlli, le informazioni si considerano non trasmesse. In quest’ultimo caso, gli esercenti devono trasmettere il file corretto entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto.

L’invio dei corrispettivi elettronici: un recap

Dunque, allo stato attuale:

  • sono certe le decorrenze dell’obbligo secondo i volumi di affare: 1° luglio 2019 per soggetti con volumi di affare superiore ai 400.000 euro, 1° gennaio 2020 per le restanti categorie;
  • il Mef si è attivato per definire, con un decreto delega, le categorie di esclusione dall’obbligo in base alla tipologia di attività esercitata;
  • si attende un secondo decreto delega che definisca le categorie di esclusione sulla base della connettività web della zona in cui l’esercente opera;
  • si attendono i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate che regolamentino gli strumenti che, oltre ai registratori telematici, già regolamentati dal Prv. di AdE n. 182017 del 28 ottobre 2016, possono consentire la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle entrate.