Corrispettivi telematici: modifica al provvedimento del 28 ottobre 2016

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Corrispettivi telematici novita' Provvedimento n. 99297

Il 18 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 99297 di modifica del Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 che, fino a questo momento, aveva regolamentato il processo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi elettronici da parte dei soggetti di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Come anticipato in questo blog, il D.L. n. 119/2018, modificando il D.Lgs n. 127/2015 ha introdotto l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi con le decorrenze di seguito indicate, trasformando quella che dal 1° ottobre 2017 era un’opzione in obbligo di legge:

  • 1° luglio 2019, soggetti con volumi di affare superiore ai 400.000 euro;
  • 1° gennaio 2020 restanti categorie.

Nella relazione al D.L., inoltre, si faceva riferimento alla possibilità di utilizzo di strumenti ulteriori rispetto ai registratori telematici, già regolamentati dal Prv. n. 182017/2016, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle entrate.

Corrispettivi telematici: quali sono le novità del Prv. N. 99297?

Ebbene, in considerazione del mutato quadro normativo, il Prv. n. 99297 del 18 aprile 2019 modifica il provvedimento del 28 ottobre 2016 e aggiorna le specifiche tecniche alla versione 7.0. Di seguito i principali elementi di novità:

  • eliminazione dal Prv. n. 182017/2016 del paragrafo relativo all’opzione;
  • specificazione, mediante l’aggiunta al Prv. n. 182017/2016 del punto 1.11, della possibilità di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi telematici mediante una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e fruibile anche da dispositivi mobili.

Le specifiche tecniche ribadiscono, inoltre, che “Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere definite le specifiche tecniche di ulteriori strumenti tecnologici di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1, l’identificazione delle informazioni da trasmettere nonché il loro formato”.