Novità e-fattura: sesta revisione del tracciato XML e slittamento dei termini per aderire al servizio di consultazione

30 Settembre 2020

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Con il Provvedimento dello scorso 28 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche di generazione del file XML.

Le date di applicazione (inizialmente previste in via sperimentale dal 4 maggio al 30 settembre 2020) sono state successivamente prorogate in considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19.

Con il provvedimento del 20 aprile 2020, l’Ade ha  stabilito che le aziende potranno opzionalmente sperimentare il nuovo tracciato dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. In tale periodo, infatti, il Sdi accetterà sia l’attuale versione sia quella prevista dal recente provvedimento.

Dal 1 gennaio 2021 il nuovo tracciato diverrà obbligatorio.

L’atto dello scorso 28 febbraio, successivamente integrato da due ulteriori provvedimenti (il 185115/2020 e il 311557/2020), ha inoltre disposto – in extremis – ulteriori  slittamenti della scadenza per l’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” dal 29 febbraio al 28 febbraio 2021 quale data ultima.

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La “storia infinita” del servizio di consultazione

Come già illustrato su questo Blog, l’adesione al suddetto servizio dell’Ade garantisce al contribuente la possibilità di (continuare a) consultare le proprie fatture elettroniche nell’Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.  In altri termini, le aziende che entro il prossimo 4 maggio non manifesteranno la volontà di aderire, non troveranno più nel cassetto fiscale le fatture emesse e ricevute.

La necessità di autorizzazione esplicita è legata ai rilievi formulati dal Garante per la Privacy: la memorizzazione di tutti i dati di una fattura (che possono fornire informazioni su abitudini di consumo dei cittadini italiani), è un trattamento sproporzionato rispetto alle finalità del Sdi che sono il monitoraggio dell’evasione e la trasmissione del documento, quindi occorre una esplicita autorizzazione.

Lo slittamento della scadenza per l’adesione, già prorogata cinque volte , è legato alle novità introdotte dall’art.14 del  DL 124 del 26 ottobre 2019,  cosiddetto “decreto fiscale 2020”:

  • memorizzazione integrale delle fatture elettroniche da parte del Sdi fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento,
  • disponibilità dei documenti per controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

In considerazione dell’aumentato periodo di memorizzazione Ade e Gdf sono tenute ad adottare idonee misure di sicurezza di concerto con il Garante Privacy. La proroga è dunque necessaria per la predisposizione di misure di protezione che concilino le esigenze di monitoraggio dell’Amministrazione finanziaria con la tutela dei dati.

Con riguardo all’opportunità o meno di aderire al servizio di consultazione, è senz’altro il caso di procedere con l’adesione: i file delle fatture elettroniche verranno comunque memorizzati per un lungo periodo; non aderire comporterebbe la perdita di uno strumento di consultazione delle fatture e un disallineamento tra le fatture a disposizione della parte contribuente e le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Perché un nuovo tracciato?

La motivazione primaria risiede nell’art 4 del Decreto Legislativo 127/2015 che, nell’ottica di promuovere la trasparenza e la semplificazione nei rapporti tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria, ha previsto, in via sperimentale, che l’Agenzia delle Entrate predisponga le bozze dei registri iva e della liquidazione periodica a partire dalle operazioni effettuate dal luglio 2020, sulla base delle informazioni transitate attraverso il Sistema di Interscambio.  In buona sostanza, l’Ade elaborerà i dati pervenuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e dai corrispettivi telematici presentandoli alla parte contribuente, che potrà, opzionalmente, confermare o integrare. A partire dalle operazioni IVA 2021, l’Ade metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Si tratta come detto di una facoltà che verosimilmente diverrà obbligatoria nei prossimi anni: al momento non tutte le informazioni passano per il sistema, ricordiamo il contesto forfettari.

Il nuovo tracciato recepisce, inoltre, alcune richieste pervenute dagli operatori economici e dalle associazioni di categoria al fine di rendere più rapida e sicura la contabilizzazione dei dati nei software gestionali.

Le novità del tracciato 1.6.1

Le modifiche vertono principalmente sui tag “natura” (IVA) e “tipo documento”, per i quali sono stati introdotti nuovi valori, più puntuali, funzionali alla precompilazione dei registri IVA e ad una corretta contabilizzazione che si presti sempre più a logiche di automazione.

Per quello che riguarda la natura IVA, il nuovo schema prevede l’indicazione dettagliata delle operazioni per le quali non è applicabile l’imposta; le codifiche generiche N2 (non soggette), N3 (non imponibili), N6 (inversione contabile) vengono infatti sostituite da codifiche di dettaglio, che consentiranno una contabilizzazione più rapida e precisa oltre che una mappatura diretta con la liquidazione IVA. In tabella si riportano i nuovi codici.

Dal prossimo dal prossimo 1 ottobre fino al 31 dicembre potranno essere utilizzate sia le codifiche generiche che le nuove specifiche, riportate nella tabella seguente.

Codifica attuale

(ammessa fino al 31/12/2020)

Nuova codifica

(ammessa dal 1/10/2020)

N2 non soggetteN2.1  non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3 non imponibiliN3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N.6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi

Il tracciato 1.6 introduce nuovi codici per il Tipo documento che, oltre a permettere la precompilazione della liquidazione IVA, semplificano la gestione delle integrazioni a fatture e note di variazione mediante tipologie dedicate.  Come riportato nella tabella seguente, si tratta di codici che le aziende potranno utilizzare facoltativamente ma che potrebbero risultare molto utili per standardizzare le integrazioni (sul tema si leggano le FAQ dell’Ade 36, 38, 72, 89, 122), che verrebbero tutte gestite come specifici documenti XML e per evitare l’esterometro per il ciclo passivo.

Tra i nuovi Tipi documento, da considerare con attenzione le codifiche TD24 e TD25 intitolate alla fatturazione differita che, verosimilmente, consentiranno al Sdi di individuarla con certezza.

Nuove Codifiche utilizzabili dal 04/05/2020
TD16integrazione fattura reverse charge interno
TD17integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20Da “autofattura” ad “autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97  o  art.46 c.5 D.L. 331/93)”
TD21autofattura per splafonamento
TD22estrazione beni da Deposito IVA
TD23estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Tra le ulteriori novità si segnalano in particolare le seguenti.

  • Nella sezione il campo ImportoBollo non è più obbligatorio, in quanto il valore è sempre di 2 euro.
  • Estensione delle codifiche per per esplicitare contributi la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute, quali INPS (RT03), ENASARCO (RT04), ENPAM (RT05), altro contributo previdenziale (RT06).
  • Nella sezione il numero dei decimali dell’importo è stato portato da 2 a 8 decimali, adeguandolo a e
  • È stato previsto un nuovo attributo campo opzionale a fini statistici (identifica il sistema attraverso il quale è stato prodotto il file XML)
  • Sono stati previsti nuovi codice errore per la verifica dell’applicazione del nuovo schema (0443, 0444, 0445, 0471, 0472, 0473)
  • Viene controllata la correttezza del campo email mediante un’espressione formale per limitare errori di imputazione dell’indirizzo.

Seguiranno ulteriori approfondimenti su questo Blog, anche alla luce di eventuali FAQ di chiarimento da parte dell’Ade.