Corrispettivi telematici: approfondiamo l’argomento a pochi giorni dall’avvio

, ,
Corrispettivi telematici ultimi approfondimenti

Come anticipato in questo blog, dal 1° luglio 2020 decorre l’obbligo generalizzato di invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, con anticipo al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore ai 400.000 euro.

Dopo aver fornito una panoramica sull’argomento e dato conto della modifica al Provvedimento n. 182017 dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 con il Provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, condividiamo un ulteriore approfondimento, concentrandoci sui seguenti aspetti:

  • ultime novità normative;
  • soggetti esclusi dall’obbligo;
  • documento commerciale e fattura elettronica.

Ultime novità normative

Con la conversione in Legge del D.L. n. 34/2019 (Legge n. 58/2019), l’articolo 12-quinquies, modificando il comma 6-ter dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ha stabilito quanto segue:

  • la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri avviene entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti con un volume di affari superiore ai 400.000 euro, 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020 per tutti gli altri) le sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 non si applicano nel caso di trasmissione telematica dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, con la novellazione del citato comma 6-ter, viene eliminata la norma che consente l’individuazione di specifiche aree in cui è possibile continuare a documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino. La concessione dei 12 giorni di tempo per la trasmissione dei dati andrebbe anche incontro alle difficoltà di invio in ragione del livello di connettività web. Dunque, gli unici esoneri concessi sono quelli di cui al D.M. 10 maggio 2019, come descritti nel prosieguo di questo articolo.

La Legge di conversione ha introdotto alcune novità anche in relazione alla lotteria nazionale dei corrispettivi a cui dedicheremo un successivo approfondimento in questo blog.

La Circolare n. 15/E dell’Agenzia delle entrate del 29 giugno 2019 ha, poi, specificato quanto disposto dalla conversione in Legge del D.L. n. 34/2019, chiarendo i seguenti punti:

  • la moratoria consente ai soggetti che non hanno ancora un RT di assolvere l’obbligo entro tempi più ampi, quelli stabiliti dalla Legge di conversione, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa, per assolvere l’obbligo di memorizzazione giornaliera continueranno ad usare il registratore di cassa o a produrre ricevute fiscali. L’uso del registratore di cassa è consentito fino all’attivazione del RT, comunque non oltre le scadenze (il semestre) fissate dalla Legge di conversione;
  • la moratoria delle sanzioni ha effetto anche per coloro i quali hanno attivato un RT nei tempi previsti, ma effettuano la trasmissione telematica dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con il comunicato stampa del 29 giugno, l’Agenzia ha anche annunciato l’attivazione della procedura web, come già indicato nella relazione illustrativa al D.L. n. 119/2018 e nel Prv. n. 99297 del 18 aprile 2019, per l’invio dei dati dei corrispettivi in alternativa all’utilizzo dei RT. La procedura, attiva nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, consente ai soggetti interessati di produrre online un documento commerciale e, allo stesso tempo, di memorizzare e inviare all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Infine, come anticipato dalla Circolare n. 15/E, per agevolare i contribuenti nella fase transitoria, l’Agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 e relative specifiche tecniche, ha individuato ulteriori modalità per la trasmissione dei dati per il solo periodo transitorio. Nello specifico, entro il 29 luglio 2019, l’Agenzia provvederà a rendere disponibili i seguenti servizi:

  • servizio di upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di ventilazione, oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, o con indicazione del regime di ventilazione;
  • invio dei dati tramite protocollo https o sftp.

Soggetti esclusi dall’obbligo

A seguito della consultazione pubblica attivata dal 12 al 26 aprile 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato il D.M. 10 maggio 2019 nel quale ha previsto delle esclusioni dall’obbligo sulla base della tipologia di attività esercitata. Gli esoneri stabiliti dal D.M. hanno carattere temporaneo e, come indicato nell’articolo 3, con successivi decreti il Ministero individuerà le date a partire dalle quali essi verranno meno. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1, le fattispecie esonerate sono le seguenti:

  • operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 (cessioni di tabacchi, cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale, cessioni di giornali quotidiani, periodici etc…), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015 (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici). L’esonero è valido fino alla revoca;
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale. L’esonero è valido fino alla revoca;
  • operazioni collegate e connesse a quelle indicate nei due punti precedenti, nonché operazioni di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 effettuate in via marginale in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. Come specifica il decreto, sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari realizzato nel periodo di imposta 2018. L’esonero è valido fino al fino al 31 dicembre 2019;
  • operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (è il caso, ad esempio, delle cessioni a bordo delle navi da crociera). L’esonero è valido fino alla revoca.

Per le operazioni sopra elencate, permangono gli obblighi tradizionali e cioè: documentazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e annotazione nel registro dei corrispettivi. I soggetti esonerati dall’obbligo possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e inviarli telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Il decreto, inoltre, per quel che riguarda le cessioni di benzina e gasolio e le cessioni di beni tramite distributori automatici, conferma l’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere usati come carburante per motore e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici (art. 2). L’esonero riguarda, invece, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le operazioni, diverse dalle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere usati come carburante per motori, i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume di affari realizzato nel periodo di imposta 2018.

Anche gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e inviarli telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Documento commerciale e fattura elettronica

Con le decorrenze fissate dalla normativa, il documento commerciale sostituirà totalmente lo scontrino e la ricevuta fiscale. Vediamo brevemente quali sono le sue caratteristiche.

Secondo quanto stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016, il documento commerciale:

  • deve riportare sempre la partita IVA del cedente/prestatore;
  • è emesso dal RT;
  • può essere stampato secondo il fac-simile dell’Agenzia delle entrate;
  • può essere emesso in forma elettronica previo accordo con il destinatario;
  • di per sé non ha valore fiscale a meno che in esso non vengano esposti la partita IVA o il codice fiscale del cessionario/committente;
  • può essere di tre tipologie: vendita o prestazione, reso merce, annullamento.

Quando il documento commerciale acquista anche rilevanza fiscale?

Come specificato dall’art. 4 del D.M. 7 dicembre 2016, il documento commerciale acquista rilevanza fiscale quando, oltre a riportare la partita IVA del cedente\prestatore, espone anche la partita IVA o il codice fiscale del cessionario/committente. I casi possono essere due:

  • il commerciante decide di emettere fattura;
  • il cliente richiede la fattura o dichiara di voler partecipare alla lotteria nazionale dei corrispettivi.

Nel primo caso, il commerciante può scegliere se emettere fattura immediata o fattura differita. Nel caso in cui scelga di emettere fattura immediata, può emettere la fattura e il documento commerciale contestualmente dal RT, in tal caso il RT è in grado di scindere gli ammontari e inviare all’Agenzia delle entrate i corrispettivi al netto dei corrispettivi fatturati, l’esercente provvederà alla registrazione delle fatture in contabilità. Se, invece, l’esercente non genera contestualmente dal RT la fattura e il documento commerciale, ma genera dapprima il documento commerciale e, in un secondo momento, la fattura, allora il documento commerciale inviato all’Agenzia delle entrate riporterà gli importi al lordo dei corrispettivi fatturati e l’esercente dovrà stornare in contabilità i corrispettivi che sono stati fatturati. Nel caso in cui l’esercente scelga di emettere fattura differita, allora dovrà emettere il documento commerciale rilevante ai fini fiscali. La fattura differita richiamerà il documento commerciale.

Nel secondo caso (il cliente richiede la fattura o vuole partecipare alla lotteria), l’esercente dovrà inserire il codice fiscale del cliente e potrà scegliere se emettere fattura immediata o differita secondo quanto sopra descritto.