FIRMA SPID: COME FUNZIONA E SCENARI DI UTILIZZO

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27 APRILE 2020

Con Determinazione n. 157 del 23 marzo 2020, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha emanato le linee guida contenenti “Regole tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD”.

Esse trovano origine dalla necessità di regolamentare le modifiche dell’articolo 20 del Codice dell’amministrazione digitale con le quali è stata introdotta, nel nostro ordinamento giuridico, una nuova modalità di sottoscrizione elettronica del documento informatico, comunemente denominata “firma SPID”.

Nato nel 2014 ed operativo dal 2016, SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, consente l’accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica identità digitale, utilizzabile con qualunque device. Il sito Agid ad esso dedicato ci dice che SPID ha rilasciato circa 6,5 milioni di identità, con un incremento annuo pari a circa il 60%. Attualmente i gestori di identità (IdP) digitali sono 9 e le amministrazioni pubbliche che ne consentono l’utilizzo oltre 4.000. È altresì prevedibile che la contingente situazione legata alla diffusione del coronavirus e la conseguente crescente necessità di accesso a servizi on line, tra i quali l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia del marzo 2020, porteranno ad una ulteriore diffusione dell’utilizzo di tale strumento.

Il comma 1-bis del citato articolo 20 del CAD aggiunge, dunque, alle già previste firme digitali, firme elettroniche qualificate e firme elettroniche avanzate, una modalità di sottoscrizione apposta “… previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.” A tale sottoscrizione la norma attribuisce il valore della forma scritta ad substantiam e l’efficacia fino a querela di falso prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile.

Ai fini della digitalizzazione e dematerializzazione dei processi in ambito pubblico e privato, le citate novità introdotte dal CAD e dalle regole tecniche sono rilevanti: d’ora in poi i cittadini e le cittadine potranno sottoscrivere un documento proposto da un’azienda fornitrice di servizi, ad esempio un contratto, semplicemente con l’utilizzo delle proprie credenziali SPID, senza la necessità di disporre e utilizzare altri dispositivi di firma digitale (token USB, smart card, etc…).

Le regole tecniche descrivono dettagliatamente il processo di firma, individuando due sottoprocessi, predisposizione e sottoscrizione, e identificando tre figure coinvolte:

  • l’utente, ovvero chi deve sottoscrivere il documento;
  • il SP – “Service Provider”, ovvero l’azienda fornitrice di servizi nella federazione SPID, che agisce nel sottoprocesso di predisposizione;
  • l’IdP – “Identity Provider”, ovvero l’azienda che gestisce le identità digitali nel contesto della federazione SPID, che agisce nel sottoprocesso di sottoscrizione.

Il sottoprocesso di predisposizione prevede quanto segue:

  1. l’utente accede al servizio esposto dal SP utilizzando le proprie credenziali SPID;
  2. Il SP predispone il documento da sottoscrivere, che può prevedere anche più firme, apponendovi il proprio sigillo elettronico qualificato (QSeal) e lo sottopone all’utente per la presa visione;
  3. previo esplicito consenso dell’utente, Il SP invia il documento all’IdP con il quale l’utente ha eseguito l’autenticazione.

Il sottoprocesso di sottoscrizione prevede quanto segue: l’IdP

  1. autentica nuovamente l’utente con credenziali di livello 2 o superiore;
  2. consente all’utente di visionare l’intero documento;
  3. richiede all’utente il consenso esplicito alla sottoscrizione;
  4. appone il proprio sigillo elettronico qualificato, o più sigilli qualora siano previste più firme. Per ogni firma inserisce un “timbro digitale” visibile recante le informazioni previste (cognome e nome del firmatario, etc…);
  5. propone all’utente l’invio del file tramite posta elettronica e/o di scaricarne una copia;
  6. invia il documento sottoscritto al SP;
  7. elimina dai propri sistemi ogni traccia del documento sottoscritto, tranne nei casi in cui l’utente abbia sottoscritto con l’IdP accordi che non lo consentano, ad esempio relativi alla conservazione digitale.

Possono utilizzare tali modalità di firma solo i possessori di identità digitali SPID per persona fisica o per uso professionale, non per persona giuridica.

Il servizio prevede la possibilità che la persona utente sottoscriva il documento in più punti attraverso un’unica sezione di autenticazione SPID e che più utenti sottoscrivano il medesimo documento in tempi e con sessioni di autenticazioni SPID distinte.

Il documento predisposto per la firma da parte del SP deve essere un PDF/A-2°, secondo lo standard ISO/IEC 32000-1.

La conformità al GDPR è garantita dal fatto che l’utente deve esprimere il proprio consenso alla sottoscrizione due volte, sulla piattaforma del SP in fase di predisposizione del documento e sulla piattaforma dell’IdP in fase di sottoscrizione.

Da evidenziare, infine, l’utilizzo del sigillo elettronico qualificato da parte del SP e dell’IdP. Strumento per certi versi ancora poco noto e poco utilizzato, il sigillo è stato introdotto nel nostro ordinamento con il regolamento eIDAS, Regolamento UE n. 910/2014. Il sigillo elettronico qualificato garantisce l’origine e l’integrità dei dati, e dunque del documento informatico, ha forti analogie con la firma elettronica, con la quale condivide definizione e scopo operativo finale ma dalla quale si differenzia principalmente per il fatto che è riconducibile a una persona giuridica, non ad una persona fisica. Il suo utilizzo, come garanzia dell’integrità del documento informatico, è evidente, ad esempio, per particolari tipologie di documenti: fatture elettroniche, visure camerali, ricevute dei sistemi di PEC possono essere “sigillate” con tale strumento e acquisire efficacia probatoria comunitaria.

Le linee guida danno indicazioni su molteplici altri aspetti di natura tecnica della firma SPID, relativi, in particolare, al documento sottoscritto, alla nomenclatura dei documenti, alle modalità di comunicazione tra SP e IdP e gli algoritmi crittografici da utilizzare.

Si prevede che gli scenari di utilizzo della modalità di sottoscrizione tramite SPID riguarderanno prevalentemente documenti relativi alla contrattualizzazione di forniture di servizi, soprattutto in contesti in cui si fa uso di smart contract, ma anche in processi più tipicamente amministrativi, quali ad esempio i processi riguardanti la gestione del personale. Ogni sottoscrizione apposta nelle modalità descritte è identificata univocamente, così da poter essere “agganciata” a specifiche clausole contrattuali.

Le agevolazioni per gli utenti e per i fornitori di servizi appaiono evidenti: con l’utilizzo delle sole credenziali SPID sarà possibile sottoscrivere documenti senza essere costretti a ricorrere ad altri strumenti di firma, consentendo una completa dematerializzazione dei processi. Da precisare che, al momento, la norma prevede una adesione volontaria a questo servizio, il suo successo è quindi condizionato dalla reale volontà di adesione da parte dei SP.