Il DL 119/2018 rivoluziona la registrazione dei documenti d’acquisto: siamo sicuri?

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In un’ottica di agevolazione per i contribuenti, in quanto le fatture elettroniche trasmesse attraverso SdI sono già tracciate dall’Agenzia delle Entrate, l’articolo 13 del D.L. n. 119/2018, sancisce la scomparsa dalla normativa IVA dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture ricevute. Se da un lato permane l’obbligo di annotare sui registri le fatture ricevute, dall’altro non risulta più necessario gestire il protocollo di ricezione dei documenti.

Su questo punto, ci sono tuttavia da sottolineare due aspetti, che inducono ad alcune riflessioni sull’effettiva opportunità per le aziende di abbandonare la numerazione delle fatture acquisto, divenuta facoltativa.

Il primo è che l’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta ad un interpello dell’11 ottobre scorso, ha ribadito il principio di “…garantire la correlazione univoca tra la fattura protocollata in ingresso e l’annotazione della stessa nel relativo registro IVA“.

Se è vero che la risposta di AdE è stata fornita prima della pubblicazione del decreto, va comunque presunto che l’Ente fosse per certo informato in merito, e va tenuto presente che essa ha ritenuto opportuno manifestare l’importanza della suddetta correlazione.

Il secondo punto sul quale è importante focalizzarsi è che, diversamente da quanto ipotizzato nei mesi scorsi, la portata delle innovazioni impatta su tutte le fatture, a prescindere la formato. La nuova modalità di gestione dei documenti d’acquisto, infatti, riguarda le fatture elettroniche tra soggetti nazionali ma anche i documenti scambiati con soggetti esteri, nonché le fatture che perverranno in modalità analogica dai soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica.

I documenti d’acquisto, pertanto, non transiteranno né integralmente né in tempo reale per SdI. Le fatture transfrontaliere verranno comunicate tramite trasmissione dati, solo in modalità riepilogativa e solo entro il mese successivo alla registrazione, la quale potrebbe avvenire anche un anno dopo. Le fatture ricevute in modalità analogica da soggetti non obbligati all’e-fattura, invece, non verranno affatto comunicate al Sistema di Interscambio.