Aggiornato il DPR 633/1972 per i termini di detrazione IVA

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Il D.L. n. 119/2018, introducendo nuove disposizioni relative alla emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche, ha aggiornato, di riflesso, anche i tempi di detrazione IVA per le fatture ricevute, coerentemente con la concessione dei dieci giorni di ritardo, previsti dall’art. 11 del D.L., per l’emissione delle fatture. È ora possibile registrare i documenti con riferimento alla liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione, anche se il documento è pervenuto successivamente, a patto di effettuare la registrazione contabile entro il giorno 15 del mese successivo.

Ad esempio: una fattura datata 31/03/2019, ricevuta il 09/04/2019, registrata entro il 15/04/2019, può essere inserita nella liquidazione del mese di marzo.

Tale facoltà non è però applicabile alle fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente, per cui, ad esempio, una fattura per operazione relativa al 31/12/2019, ricevuta il 7/01/2020 non potrà essere inserita con competenza IVA dicembre.