Uni Sincro

Il 7 maggio 2020 è entrata in vigore la nuova versione dello standard UNI SInCRO, norma UNI 11386:2020 “Supporto all’interoperabilità nella conservazione e recupero degli oggetti digitali (SInCRO)”, norma tecnica che specifica le caratteristiche del cosiddetto file di chiusura dei pacchetti di conservazione.

Prescindendo in questa sede da una analisi tecnica della norma e delle novità rispetto alla prima versione, ciò che interessa qui evidenziare è il valore dello standard, la sua progressiva evoluzione da standard di riferimento per le procedure di migrazione tra sistemi di conservazione diversi a norma pienamente inserita nel contesto legislativo nazionale, secondo un processo graduale che coinvolge i DPCM 3 dicembre 2013 sulla conservazione e 13 novembre 2014 attualmente in vigore, linee guida e circolari di chiarimento prodotte negli anni da AgID, quindi le emanande “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” ai sensi dell’art. 71 del CAD, le implicazioni circa l’obbligo di rispetto della norma tecnica in relazione alla emanazione di tali “Linee guida”.

Lo standard e la sua applicazione

Come ampiamente illustrato da Giovanni Michetti in un saggio di qualche anno fa (cfr. G. Michetti, Lo standard UNI SInCRO: un supporto alla conservazione digitale, <<Archivi e Computer>>, 2011, pp. 40-53), la norma, alla sua seconda versione, è stata pubblicata per la prima volta nel 2010 a cura dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), in seno alla Commissione tecnica Documentazione e informazione (CT14), sottocommissione Archivi e gestione documentale (SC11), con l’obiettivo di costituire, nel processo di conservazione digitale a lungo termine, un elemento a supporto dell’interoperabilità di dati e sistemi.  La nascita del SInCRO, infatti, avviene su sollecitazione di operatori del settore con il sostegno dell’allora DigitPA al fine di perfezionare le indicazioni sulla conservazione contenute nell’abrogata Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 riportante “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali […]”. La Deliberazione CNIPA, pur rappresentando nel panorama legislativo italiano un tassello importante nella normazione dell’intero processo di gestione e conservazione di documenti digitali, non affrontava tutti i nodi della conservazione limitandosi a proporre strategie mirate alla conservazione sostitutiva, alla conservazione cioè di documenti analogici e informatici su qualsiasi supporto informatico, concentrandosi sugli aspetti legati alle procedure e alle responsabilità degli attori coinvolti ma non sulla interoperabilità di dati e sistemi. In particolare ci si rese conto che la struttura dell’indice dei pacchetti di archiviazione era diversa tra i vari conservatori a discapito proprio della interoperabilità: per la Deliberazione, infatti, era sufficiente che si riportasse su di un file, in qualsiasi formato scelto a discrezione del conservatore, l’impronta dei documenti oggetto di conservazione.

In generale, la mancanza di interoperabilità rappresenta un limite sia rispetto all’evoluzione dei sistemi (i documenti devono poter sopravvivere ai sistemi e agli strumenti attraverso i quali sono prodotti) sia rispetto all’accesso (i documenti devono poter essere accessibili nel tempo, sia come fonte di diritti sia come fonte di studio e ricerca). Dunque, pur con i limiti accennati, la Deliberazione CNIPA risulta alla base delle scelte modellistiche del SInCRO.

Lungi dall’essere una norma di descrizione archivistica degli oggetti sottoposti a conservazione, il SInCRo definisce l’insieme dei dati, la loro semantica e la loro struttura, a supporto della conservazione dei file, intendendo il file come elemento logico e materiale di formazione di un documento o di aggregazione di più documenti. Come è noto, la norma definisce gli elementi dell’Indice di Conservazione (IdC), nella nuova versione Preservation index (PIndex), ovvero del file associato a ciascun Volume di conservazione (VdC), nella nuova versione dello standard Preservation volume (Pvolume), necessari per descrivere sommariamente i file contenuti nel PIndex. Tali informazioni devono essere strutturate secondo lo Schema xml previsto dalla norma medesima.

Il DPCM 3 dicembre 2013 sulla conservazione, attualmente in vigore, pur non introducendo in maniera incontrovertibile il rispetto del SInCRO, individua nell’allegato 3, la norma UNI 11386:2010 come uno degli standard consigliati per la conservazione dei documenti informatici riportando poi, nell’allegato 4, la struttura del pacchetto di archiviazione basato sullo standard UNI 11386:2010 ma ad esso non perfettamente sovrapponibile. La presenza nel DPCM di un riferimento al SInCRO come standard consigliabile e al contempo di una struttura del pacchetto di archiviazione che ha come riferimento il SInCRO ma che al SInCRO non è perfettamente sovrapponibile, basti pensare soltanto alla traduzione in lingua italiana delle etichette dello Schema xml del SInCRO, ha generato un’aporia tra le due strutture di dati con conseguente difficoltà nella interoperabilità e incertezza da parte dei conservatori circa l’osservanza del DPCM o della norma tecnica.

In alcuni documenti successivi al DPCM del 2013 (Circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014; Linee Guida per la conservazione dei documenti informatici, dicembre 2015; Lista di riscontro, 14 aprile 2017) seppure con forza normativa inferiore al DPCM medesimo, AgID ha cercato di indirizzare, in special modo i soggetti che fanno conservazione accreditati, verso il rispetto della norma tecnica più che della struttura del pacchetto di archiviazione presente nel DPCM.

E adesso? Vecchia o nuova versione del SInCRO?

Come detto in apertura, il 7 maggio, senza soluzione di continuità con la versione 2010, è entrata in vigore la versione 2020 del SInCRO. Uno dei primi interrogativi per coloro che si occupano a vario titolo di conservazione è relativo alla versione dello standard da utilizzare: la versione del 2010 espressamente citata nel DPCM oppure la versione 2020 non presente nella normativa nazionale.

In generale essendo l’adozione delle norme tecniche facoltativa, l’entrata in vigore della norma UNI 11386:2020 indica innanzitutto che tale norma è valida per l’Ente di normazione. Il passaggio successivo a questa riflessione di carattere generale coincide con il fatto che la norma tecnica, con esplicito riferimento alla versione 2010, è richiamata dalla normativa nazionale (allegato 3 del DPCM) tuttora in vigore.

Ma allora, attualmente, norma UNI 11386:2010 o norma UNI 11386:2020?  Il dilemma sarà definitivamente risolto con l’entrata in vigore delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” ai sensi dell’art. 71 dal CAD che, se confermano quanto presente nelle bozze rese pubbliche, stabiliscono che L’interoperabilità tra i sistemi di conservazione dei soggetti che svolgono attività di conservazione è garantita dall’applicazione delle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione definite dalla norma UNI 11386 -Standard SInCRO – Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali. Come anticipato in un precedente articolo in questo blog, le “Linee guidaabrogheranno, tra gli altri, anche il DPCM del 2013 sulla conservazione. Esse, facendo riferimento allo standard SInCRO e non ad una specifica versione, consentiranno da un lato di superare la difformità tra lo Schema xml dell’allegato 4 del DPCM del 2013 e lo Schema xml del SInCRO a vantaggio di quest’ultimo, dall’altro obbligheranno tutti i soggetti che fanno conservazione ad adeguarsi, entro i 180 giorni previsti dalle “Linee guida” medesime, all’ultima versione del SInCRO, quella cioè più aggiornata. I soggetti che fanno conservazione dovranno essere in grado di gestire entrambe le versioni senza necessità di riversare gli indici prodotti con la versione 2010 secondo la versione 2020.

Fino ad allora, come chiarito di recente anche da ANORC, i soggetti che fanno conservazione accreditati che erogano il servizio di conservazione dovranno continuare a riferirsi alla versione 2010 del SInCRO perché esplicitamente citata nella legislazione nazionale, i soggetti che fanno conservazione in house possono scegliere di adeguarsi al nuovo SInCRO.

Pur nella consapevolezza della incertezza dovuta a un quadro normativo non ancor arrivato a compimento e sempre in naturale continua evoluzione sulle tematiche connesse con la gestione dei documenti informatici e delle loro relazioni, l’emanazione di una norma tecnica, che cerca di migliorare e superare alcuni aspetti legati alla conservazione delle memorie digitali, è da inquadrarsi in un contesto nazionale, per la verità sempre più sovranazionale, all’interno del quale i dati, i documenti e le loro relazioni rappresentano dei valori da conservare e preservare nel tempo, non come patrimonio di soggetti singoli ma come bene comune da rendere disponibile e fruibile. È necessario dunque che parole ed espressioni come interoperabilità, condivisione, collaborazione, riuso, best practice, al di là delle implicazioni tecniche e tecnologiche, costituiscano il paradigma di riferimento all’interno di un quadro valoriale che faccia della comunicazione in ambiente digitale l’obiettivo da perseguire a garanzia dei diritti di tutti.