fatture e corrispettivi novità e conferme

Conferme e alcune novità per fatture e corrispettivi elettronici dopo la conversione con Legge n. 157/2019 del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale 2020), in Gazzetta ufficiale il 24 dicembre 2019. Gli articoli che riteniamo di maggiore interesse per gli argomenti fatture e corrispettivi sono i seguenti:

Art. 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Art. 15 – Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Art. 16 – Semplificazioni fiscali

Art. 17 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Art. 19 – Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless

Art. 20 Lotteria degli scontrini

Analizziamo di seguito gli argomenti collegati con gli articoli elencati.

Fatture a disposizione dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza per otto anni

In concomitanza con l’approvazione del D.L n. 124 alla Camera, abbiamo chiarito in questo blog che, indipendentemente dall’adesione dei contribuenti al servizio di consultazione dell’Agenzia delle entrate, i file delle fatture resteranno a disposizione della Guardia di finanza e dell’Agenzia fino all’ottavo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione di riferimento o comunque fino alla conclusione di eventuali controversie. Ciò vuol dire che:

  • in caso di adesione al servizio, il contribuente potrà consultare nella propria area riservata l’intero file della fattura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione [del file] da parte del SdI;
  • in caso di mancata adesione, il contribuente potrà consultare unicamente i dati fattura fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

In entrambi i casi, come sopra indicato, a seguito della modifica al D.Lgs. n. 127/2015 disposta dal D.L. n. 124/2019, i file delle fatture resteranno a disposizione della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate per finalità di controllo e analisi del rischio (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza), per finalità di polizia economica e finanziaria (Guardia di finanza).

In considerazione di quanto sopra esposto e di altri elementi di riflessione su cui ci eravamo soffermati nell’aggiornamento sopra richiamato di questo blog, torniamo a suggerire di aderire al servizio di consultazione dell’Agenzia delle entrate anche per evitare un ulteriore disallineamento tra i dati a disposizione della parte contribuente e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Effetti per gli operatori sanitari

L’articolo 15 del D.L. n. 124/2019, modificando il D.L. n. 119/2018, estende all’intero periodo di imposta 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche per tutto il personale operatore sanitario. In questo blog avevamo ripercorso tutte le tappe che avevano portato progressivamente dall’esonero al divieto di emissione di fatture elettroniche per il personale operatore sanitario, anche per coloro che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS).

Il citato articolo 15, inoltre, modificando il D.Lgs. n. 127/2015 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, adempiono a tale obbligo esclusivamente attraverso l’invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, utilizzando strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati: i registratori telematici. L’obiettivo della norma è razionalizzare l’invio da parte dei soggetti obbligati e l’analisi da parte dell’Agenzia delle entrate dei flussi informativi relativi ai dati che alimentano la dichiarazione precompilata.

Liquidazioni IVA precompilate

Come già previsto dal D.L. n. 119/2018, il decreto fiscale 2020 stabilisce che, a partire dalle operazioni IVA decorrenti dal 1° luglio 2020, l’Agenzia delle entrate, in via sperimentale, sulla base dei dati desunti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni relative alle operazioni transfrontaliere, dai corrispettivi elettronici, mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio italiano le bozze dei registri IVA (vendite e acquisti) e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Dal 2021 l’Agenzia delle entrate predisporrà anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Più tempo per l’invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere

Con la conversione in Legge del decreto fiscale 2020, cambia la periodicità delle comunicazioni dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere che da mensile diventa trimestrale, per citare il decreto: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Questa novità comporta la scadenza al 31 gennaio 2020 per le operazioni relative al periodo novembre-dicembre 2019: non essendo stata stabilita una decorrenza specifica, infatti, la Legge n.157/2019 ha effetto sugli obblighi non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della Legge medesima, 25 dicembre 2019.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In questo blog avevamo già dato conto delle nuove modalità per l’assolvimento dell’imposta di bollo conseguenti all’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Oltre a tali modalità, si ricorda che il D.L. n. 34/2019 (cosiddetto decreto crescita) in sede di conversione con Legge n. 58/2019 aveva stabilito che, in caso di assenza della esplicita indicazione dell’assolvimento dell’imposta in fattura, l’Agenzia delle entrate integra le fatture con procedure automatizzate e che, in caso di dati insufficienti, restano valide le disposizioni ordinarie di assolvimento dell’imposta e di recupero del tributo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Il decreto fiscale 2020, intervenendo sull’art. 12-novies dal D.L. n. 34/2019, stabilisce, inoltre, che in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell’imposta, scatta una procedura definita dal decreto stesso: l’Agenzia comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, la sanzione amministrativa ridotta ad un terzo rispetto alla misura previgente e gli interessi, quantificati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello della elaborazione della comunicazione. In caso di mancato o insufficiente pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli importi non versati saranno iscritti a ruolo. Tali disposizioni si applicano per le fatture trasmesse dal 1° gennaio 2020.

Con la conversione in Legge, il decreto fiscale 2020 ha inoltre previsto che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

Lotteria nazionale degli scontrini

Proseguono le iniziative volte ad incentivare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili anche attraverso la lotteria nazionale degli scontrini. Come indicato in un precedente articolo, già la Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 aveva disposto, modificando il comma  542 della Legge di bilancio 2017, un innalzamento delle probabilità di vincita dei premi in palio dal 20 al 100% a fronte di transazioni effettuate con carta di debito e di credito. Il decreto fiscale 2020, intervenendo nuovamente sul comma 542 della Legge di bilancio 2017, stabilisce premi speciali da attribuire, mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, per i soggetti che effettueranno pagamenti attraverso strumenti tracciabili. Premi previsti anche per i soggetti esercenti che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I premi saranno esentasse. La regolamentazione avverrà con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con l’Agenzia delle entrate.

Inoltre, in sede di conversione in Legge, il D.L. fiscale 2020, rinvia al 1° luglio 2020 la decorrenza per la lotteria e sostituisce il codice fiscale con il codice lotteria, da definirsi mediante provvedimento della direzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con l’Agenzia delle entrate, elimina le sanzioni per gli esercenti che si rifiutassero di acquisire tale codice sostituendole con la possibilità per il soggetto contribuente di segnalare la circostanza nella sezione dedicata del portale “Lotteria” dell’Agenzia delle entrate: tali segnalazioni saranno a disposizione dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nelle attività di analisi del rischio di evasione. Nella prima versione del decreto, era prevista una sanzione dai 100 ai 500 euro per le commercianti e i commercianti che si fossero rifiutati di comunicare i dati del cliente all’Agenzia.

L’Agenzia delle entrate con Prv. n. 739122/2019 ha stabilito le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web messa a disposizione siano in grado di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria da parte della clientela che ne facesse esplicita richiesta.

Monitoreremo, su questo blog, gli eventuali aggiornamenti relativi agli argomenti in esame.

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