Con nuovo provvedimento l’Agenzia ha ulteriormente posticipato, portandoli al 29 febbraio 2020, i termini per l’adesione al servizio di consultazione, inizialmente previsto per il 31 ottobre e già prorogato al 20 dicembre. Lo slittamento si è reso necessario per recepire le disposizioni del decreto fiscale (art.14 dl 124/2019).

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-17-dicembre-2019

Cosa accadrà dopo il termine per l’adesione alle fatture elettroniche transitate attraverso il SdI?

Come già illustrato su questo blog, se un’azienda non ha aderito al servizio di consultazione dell’AdE non troverà più nel proprio cassetto fiscale le fatture che risultino emesse o ricevute.

Cos’è il servizio di consultazione delle fatture elettroniche?

Si tratta della possibilità di (continuare a) consultare le proprie fatture elettroniche nell’Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

Non è, dunque, il servizio di conservazione digitale.

Perché è necessario aderire esplicitamente?

La necessità di autorizzazione esplicita è legata ai rilievi formulati dal Garante per la Privacy che ha valutato il trattamento di dati effettuato attraverso il SdI sproporzionato rispetto alle due finalità: monitoraggio dell’evasione e trasmissione della fattura. Memorizzare i dati dell’intera fattura, che possono fornire informazioni su abitudini di consumo dei cittadini italiani, non è strettamente necessario, quindi occorre una esplicita autorizzazione. 

Secondo le specifiche tecniche dell’Ade (https://bit.ly/2q1V44m) se non si aderisce al servizio di consultazione, svolta la funzione di “postino”, il SdI non memorizzerà più l’intero file XML nel cassetto fiscale, ma solo alcune informazioni fiscalmente rilevanti, quelle descritte nell’Allegato B delle citate specifiche tecniche.

È possibile aderire al servizio anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili al contribuente solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

Aderire o non aderire?

In tabella abbiamo sintetizzato alcune considerazioni che ci portano a suggerire di aderire.

Nello specifico, si tenga presente che:

• i controlli incrociati saranno sempre effettuati anche se l’AdE dovesse eliminare il file completo

• la base dati sulla quale potranno essere effettuare le verifiche di cui al DM del 4 agosto 2016 è comunque ampia (sostanzialmente manca soltanto la descrizione del bene/servizio oggetto di fatturazione) e rimane a disposizione per oltre 8 anni

• il cassetto fiscale non è uno strumento gestionale delle fatture elettroniche ma fornisce comunque la possibilità di recuperarle all’occorrenza.

Non si sottovaluti, inoltre, la posizione dell’Amministrazione che nelle FAQ (https://bit.ly/2Jx7VCC) dichiara che l’adesione al servizio di consultazione consente di “rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi”.

A queste considerazioni, aggiungiamo una ulteriore riflessione legata al “decreto fiscale 2020”. Se l’articolo 14 del DL n.124 pubblicato il 26 ottobre scorso verrà convertito senza modificazioni, non rimarranno più dubbi: i file delle fatture elettroniche acquisiti dal SdI verranno comunque memorizzati fino all’ottavo anno successivo e saranno disponibili per i controlli della Guarda di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione.

In buona sostanza, non aderire comporterebbe la perdita di uno strumento di consultazione delle fatture e un disallineamento tra le fatture a disposizione del contribuente e le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Ore spese a ricercare documenti e dati, difficoltà di avere una visione di insieme delle risorse gestite, spazi eccessivamente occupati da faldoni per lo più disordinati, costi e rischi che derivano dall’archiviazione documentale puramente cartacea. Queste sono solo alcune delle criticità che il fascicolo del personale porta alla mente di qualsiasi HR Manager.

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Tempi trasmissione fatture sdi obblighi novità

Quali sono i tempi tecnici per trasmettere una fattura elettronica al SdI senza incorrere nelle sanzioni di cui all’art.6 del D.Lgs. 471/1997? Con la Risposta 389/2019 ad un’istanza in materia di datazione delle fatture riepilogative, l’Agenzia delle entrate fa luce sugli ultimi dubbi relativi al suddetto, delicatissimo, tema.

Ripercorriamo brevemente i punti focali della questione ed il relativo quadro normativo.

La norma primaria

Il “peccato originale” sulle tempistiche di fatturazione risiede proprio nella definizione di “emissione” contenuta nella norma primaria in materia di IVA, il D.P.R. 633/1972: da articolo 21 l’emissione della fattura coincide con la trasmissione del documento, a prescindere dal contesto cartaceo o elettronico, ed è obbligatorio riportare in fattura la data di emissione.

Applicando pedissequamente il dettato normativo, dunque, la data di trasmissione (alias emissione) dovrebbe essere la data riportata nel documento. Il vincolo rileva sia per la fattura immediata (emissione entro le ore 24 della giornata di effettuazione dell’operazione) che per la differita (emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, se comprovata da idoneo documento fiscale).

Tale “storica” disposizione, però, è sempre stata difficilmente conciliabile con le prassi gestionali in uso presso le aziende; in particolare, per la fatturazione differita, nei primi giorni del mese si riepilogano le operazioni relative al mese precedente, con datazione fattura a fine mese di competenza. Così facendo, l’IVA viene versata correttamente con riferimento al periodo di effettuazione e non vi è danno per l’erario.

Se nel contesto analogico non vi era evidenza ufficiale della discrepanza tra data fattura e data emissione/trasmissione e, quindi, la suddetta prassi era diffusa, la fatturazione elettronica attraverso il SdI ha comportato, invece, una manifesta tracciatura e la necessità di affrontare il disallineamento rispetto al D.P.R. IVA.  

Sul tema, l’Agenzia aveva espresso le sue prime considerazioni già nel luglio del 2018 con la Circolare 13/E. Nella Circolare, preso atto dei tempi tecnici del processo di emissione di una fattura XML (creazione file, eventuale firma, invio a SdI, gestione eventuale scarto etc..), l’AdE aveva dichiarato ammissibile un “minimo ritardo” nella trasmissione, durante una fase “prima applicazione delle nuove disposizioni”, di durata imprecisata.

Successivamente, ad ottobre 2018, col Decreto Legge n.119/2018, il legislatore, oltre a quantificare in nove mesi la moratoria delle sanzioni conseguenti ad  emissione tardiva, è intervenuto all’origine modificando l’art.21 del D.P.R. IVA: dieci giorni (poi divenuti dodici) per emettere le fatture immediate, con obbligo di esplicitare in fattura anche la data di operazione per avvalersi di tale facoltà.

La modifica, che agisce sia sulla fattura cartacea che su quella elettronica, ha lasciato però immutata la coincidenza tra emissione-trasmissione, quindi la criticità operativa di dover inviare il documento il giorno stesso della compilazione, con un nuovo aspetto da gestire: dove inserire il nuovo campo “Data operazione” in fattura? È necessaria una modifica al tracciato XML? Si lascia discrezionalità agli operatori?

Gli ultimi aggiornamenti del quadro normativo

Fino al 30 settembre 2019 la moratoria sopra citata, richiamata dalla rassicurante FAQ 31 dell’Agenzia delle Entrate (https://bit.ly/2o1atAP), ha consentito alle imprese di adattarsi progressivamente al nuovo processo di fatturazione elettronica, senza ulteriori aggravi legati a tempistiche, di fatto istantanee, di trasmissione.

Per quanto concerne il comportamento che i soggetti passivi di imposta devono adottare dal 1 ottobre 2019, possiamo fare riferimento a due recenti interventi dell’Ade.

Il primo è la Circolare 14/e di fine giugno u.s. che fornisce indicazioni pragmatiche sulla fattura immediata: è lapalissiano che la data di trasmissione, dunque emissione, è certificata dal SdI, pertanto in fattura elettronica è sufficiente la data operazione e e i 12 giorni previsti dal modificato art. 21 del D.P.R.  sull’IVA sono per la trasmissione e non vi è necessità di riportare doppie date nel file XML.

Per quanto concerne le fatture differite, invece, la Circolare 14/2019 non si è espressa con la stessa concretezza mostrata per la fattura immediata; la Circolare dà indicazione di riportare in fattura riepilogativa la data dell’ultima operazione e non l’ultimo giorno del mese. Come caso esemplificativo l’Agenzia dichiara, infatti, che a fronte di tre DDT datati 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura andrebbe datata 28 settembre 2019, con facoltà di trasmissione entro il 15 ottobre 2019. Non è contemplata la possibilità di indicare la data convenzionale del 30 settembre 2019.

Tale comportamento è inapplicabile per i sistemi gestionali più diffusi, in quanto a rischio di mancata sequenzialità tra la numerazione e la data delle fatture.

L’Agenzia, successivamente, in sede incontri con le associazioni di categoria ha rivisto la posizione relativa alle fatture differite, ammettendo la possibilità di indicare anche la data di fine mese, considerando che non vi sono impatti sulla liquidazione iva, che rimane di competenza del mese di effettuazione dell’operazione.

Si attendevano, dunque, indicazioni ufficiali che sono arrivate pochi giorni fa, con la Risposta 389 del 24 settembre u.s.

Nella Risposta l’Agenzia richiama l’esempio della Circolare 14, precisando che l’indicazione della data dell’ultima operazione è solo una delle opzioni e che è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019″.

In conclusione la posizione dell’Amministrazione finanziaria è in ottica di semplificazione ed agevolazione dell’operatività; a fronte delle garanzie di tracciabilità offerte dal processo di fatturazione elettronica, se l’imposta viene versata correttamente con riferimento al periodo di effettuazione il contribuente può organizzare i propri processi senza incorrere in sanzioni. Si riepilogano infine in tabella le ultime indicazioni dell’Ade.

Esempio tempistiche emissione fattura elettronica.