ORDINI NSO

Come già anticipato in alcuni articoli pubblicati su questo blog, il prossimo 1° ottobre tutti gli ordini di acquisto degli Enti del Servizio sanitario nazionale dovranno essere trasmessi in formato elettronico attraverso una piattaforma centrale, il Nodo smistamento ordini (NSO).

Questo obbligo verrà successivamente esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni, come stabilito dalla Legge di bilancio 2018.

Dopo aver fornito una panoramica sull’argomento e sui documenti e processi di ordinazione, affrontiamo in questo articolo altri aspetti importanti:

  • canali di trasmissione;
  • tracciabilità di un ordine;
  • fatturazione di un ordine.

Nota bene. Nel seguito dell’articolo con il termine “ordini” si intendono sia gli ordini veri e propri, sia le relative risposte inviate dai clienti e dai fornitori.

Canali di trasmissione

L’invio e la ricezione degli ordini tramite NSO può avvenire attraverso modalità di comunicazione analoghe a quelle già utilizzate per le fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (SdI).

Le modalità utilizzate per inviare e per ricevere gli ordini sono tra loro indipendenti e lo stesso soggetto può utilizzarne più di una. I canali supportati sono descritti nel seguito.

Posta Elettronica Certificata

Il documento va trasmesso, tramite PEC, all’indirizzo nso@pec.sogei.it, il quale provvede a recapitarlo al destinatario dopo averlo validato.

Per utilizzare questo canale non occorre alcuna richiesta di accreditamento.

Cooperazione applicativa su Internet (“servizio SdiCoop”)

NSO si avvale dell’infrastruttura del Sistema di Interscambio (SdI) che mette a disposizione dei servizi esposti tramite webservices.

Chi ha già stipulato l’accordo di servizio per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche, può utilizzarlo anche per i documenti scambiati tramite NSO.

Trasmissione massiva di dati tramite protocollo FTP (“servizio SdIFtp”)

Il servizio è in corso di rifacimento per cui è temporaneamente sospeso.

Infrastruttura di rete PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line)

Il Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) è un progetto promosso dalla Commissione Europea per avere un’infrastruttura e delle specifiche tecniche che facilitino le procedure di e-Procurement. L’infrastruttura PEPPOL è rappresentabile come una rete di nodi (Access Point) che gestiscono lo smistamento e l’inoltro dei messaggi dal cliente al fornitore e viceversa.

Per utilizzare questo canale, occorre sottoscrivere un accordo di servizio con un Access Point.

Portale Web (solo per le Pubbliche Amministrazioni)

Le Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare un Portale Web per creare degli ordini, trasmetterli e ricevere le relative risposte.

Per maggiori dettagli, si può fare riferimento alle Regole tecniche del Nodo smistamento degli ordini.

Schema riassuntivo delle modalità di comunicazione con NSO

Quando è necessario accreditarsi?

Poiché NSO, per l’invio e la ricezione dei documenti, si avvale dell’infrastruttura del Sistema di Interscambio (SdI) è possibile:

A differenza delle fatture elettroniche, non sarà però possibile registrare preventivamente l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo PEC) per la ricezione di tutti gli ordini: per questo motivo risulta importante comunicare il proprio indirizzo telematico ai clienti e ai fornitori con cui si andrà ad interagire.

Tracciabilità di un ordine

Ogni documento trasmesso tramite NSO può essere univocamente identificato in due modi:

  • tramite l’Identificativo di Trasmissione (IdT), assegnato da NSO in fase di trasmissione;
  • tramite la Tripletta di identificazione, formata da tre elementi riportati obbligatoriamente nel documento:
    • identificativo del soggetto emittente (ad esempio il codice IPA dell’Amministrazione Pubblica che ha emesso l’ordine);
    • data dell’ordine;
    • numero dell’ordine.

La Tripletta di identificazione deve essere utilizzata ogni qualvolta occorra fare riferimento ad un determinato documento, come ad esempio nelle fatture elettroniche o nelle revoche di ordini già emessi.

Tutti gli ordini validi saranno ricercabili sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), previo accreditamento, sia tramite la Tripletta di identificazione sia tramite l’Identificativo di Trasmissione.

Fatturazione di un ordine verso Enti del Servizio sanitario nazionale

L’articolo 3 del D. Mef 7 dicembre 2018 prescrive che nelle fatture elettroniche indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni debbano essere riportati gli estremi dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.

Se la fattura è stata emessa nel formato FatturaPA, formato attualmente in uso per le fatture elettroniche in Italia, la Tripletta di identificazione dell’ordine va indicata nel seguente modo:

  • nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> va riportato l’identificativo del documento a cui la fattura fa riferimento;
  • nel campo 2.1.2.3 <Data> va riportata la data di emissione del documento;
  • nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso il documento preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi.

Se la fattura non è emessa a fronte di un ordine o di un altro documento, è sufficiente riportare il seguente testo nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA: “#NO#”.

Esempio di fattura emessa a fronte dell’ordine 66685 del 15/07/2019, per il cliente con cod. IPA 123456

Infine si precisa che saranno fornite apposite istruzioni per gestire la compilazione dei dati dell’ordinazione anche per il caso di emissione fattura elettronica secondo lo standard europeo EN 16931-1:2017del quale si è parlato in un precedente articolo su questo Blog.

lotteria-corrispettivi-elettronici

La recente Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 ha introdotto alcune novità in vista dell’obbligo generalizzato di invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. Dopo aver dato conto dei principali aspetti, si fornisce, di seguito, un breve approfondimento sulla lotteria nazionale dei corrispettivi e sulle novità che la Legge ha introdotto anche in questo ambito.

Introdotta con Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, art. 1, commi 540-544), la lotteria nazionale dei corrispettivi è riservata ai soli contribuenti maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. L’introduzione della lotteria sul modello di esperienze analoghe in Europa, si pensi al Portogallo, rappresenta una misura di contrasto all’evasione fiscale che consente, a chi sceglie di aderire, di partecipare all’estrazione di premi in denaro. Affinché i cittadini aventi diritto possano partecipare (la partecipazione è una facoltà, non un obbligo), è necessario che comunichino, al momento dell’acquisto, il proprio codice fiscale all’esercente. Il D.L. n. 119/2018, modificando la Legge di bilancio 2017, ha demandato l’attuazione della lotteria a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con l’Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alla disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, all’entità e al numero dei premi messi a disposizione, nonché ad ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria medesima. Ha rinviato, inoltre, la decorrenza per l’attuazione al 1° gennaio 2020.

Di recente, la Legge n. 58/2019 con il comma 2 dell’articolo 12-quinquies, che ha modificato il comma 542 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016, ha disposto un innalzamento dalla probabilità di vincita dei premi, se le transazioni sono effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. In particolare, la percentuale di aumento delle probabilità di vincita è elevata dal 20 al 100%.

Corrispettivi telematici alcune precisazioni

Nell’ambito degli approfondimenti forniti in questi blog sull’obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, si forniscono di seguito delle considerazioni sull’adozione di RT, server RT e misuratori fiscali adattati a server RT.

Si tratta di strumenti, regolamentati dalla normativa, costituiti da una componente hardware e software atti a registrare, memorizzare, elaborare, sigillare e inviare telematicamente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. I RT devono essere previsti per ciascun punto cassa. Nel caso di esercizi commerciali dotati di più punti cassa (almeno 3), è possibile utilizzare un unico server RT, in luogo dei singoli RT. In tal caso, il server RT, locale o centralizzato in casa madre, fungerà da RT per tutti i punti cassa del punto vendita, inviando all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi di ciascun punto cassa, come file xml distinti. Nel caso di esercizi commerciali che hanno più punti vendita, è comunque necessario prevedere un server RT per ciascun punto vendita, non è possibile cioè utilizzare un unico server RT per più punti vendita.

Dunque: un RT per ciascun punto cassa, un server RT per ciascun punto vendita che funge da RT per tutti i punti cassa (almeno 3) del punto vendita, più server RT, uno per ciascun punto vendita, nel caso di esercizi commerciali strutturati in più punti vendita. La scelta di utilizzare il server RT rispetto ai RT richiede la certificazione annuale del bilancio di esercizio e un processo di controllo interno conforme alle prescrizioni richieste sia con riguardo ai processi amministrativi contabili sia con riguardo ai processi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione.

Anche i registratori di cassa possono essere utilizzati come RT purché siano adattati per consentire la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, come previsto dal Prv. dell’Agenzia delle entrate n. 182017/2016.

Tale Prv. stabilisce che tutti i modelli degli strumenti elencati (RT, server RT, registratori di cassa adattati) devono essere approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, su parere della Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del D.M. 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità degli stessi alle prescrizioni stabilite proprio dal Provvedimento 28 ottobre 2016 e dalle allegate specifiche tecniche.

L’elenco dei modelli, distinti tra RT, server RT e misuratori adattati, è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate.

Corrispettivi telematici ultimi approfondimenti

Come anticipato in questo blog, dal 1° luglio 2020 decorre l’obbligo generalizzato di invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, con anticipo al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore ai 400.000 euro.

Dopo aver fornito una panoramica sull’argomento e dato conto della modifica al Provvedimento n. 182017 dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 con il Provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, condividiamo un ulteriore approfondimento, concentrandoci sui seguenti aspetti:

  • ultime novità normative;
  • soggetti esclusi dall’obbligo;
  • documento commerciale e fattura elettronica.

Ultime novità normative

Con la conversione in Legge del D.L. n. 34/2019 (Legge n. 58/2019), l’articolo 12-quinquies, modificando il comma 6-ter dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ha stabilito quanto segue:

  • la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri avviene entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti con un volume di affari superiore ai 400.000 euro, 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020 per tutti gli altri) le sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 non si applicano nel caso di trasmissione telematica dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, con la novellazione del citato comma 6-ter, viene eliminata la norma che consente l’individuazione di specifiche aree in cui è possibile continuare a documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino. La concessione dei 12 giorni di tempo per la trasmissione dei dati andrebbe anche incontro alle difficoltà di invio in ragione del livello di connettività web. Dunque, gli unici esoneri concessi sono quelli di cui al D.M. 10 maggio 2019, come descritti nel prosieguo di questo articolo.

La Legge di conversione ha introdotto alcune novità anche in relazione alla lotteria nazionale dei corrispettivi a cui dedicheremo un successivo approfondimento in questo blog.

La Circolare n. 15/E dell’Agenzia delle entrate del 29 giugno 2019 ha, poi, specificato quanto disposto dalla conversione in Legge del D.L. n. 34/2019, chiarendo i seguenti punti:

  • la moratoria consente ai soggetti che non hanno ancora un RT di assolvere l’obbligo entro tempi più ampi, quelli stabiliti dalla Legge di conversione, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa, per assolvere l’obbligo di memorizzazione giornaliera continueranno ad usare il registratore di cassa o a produrre ricevute fiscali. L’uso del registratore di cassa è consentito fino all’attivazione del RT, comunque non oltre le scadenze (il semestre) fissate dalla Legge di conversione;
  • la moratoria delle sanzioni ha effetto anche per coloro i quali hanno attivato un RT nei tempi previsti, ma effettuano la trasmissione telematica dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con il comunicato stampa del 29 giugno, l’Agenzia ha anche annunciato l’attivazione della procedura web, come già indicato nella relazione illustrativa al D.L. n. 119/2018 e nel Prv. n. 99297 del 18 aprile 2019, per l’invio dei dati dei corrispettivi in alternativa all’utilizzo dei RT. La procedura, attiva nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, consente ai soggetti interessati di produrre online un documento commerciale e, allo stesso tempo, di memorizzare e inviare all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Infine, come anticipato dalla Circolare n. 15/E, per agevolare i contribuenti nella fase transitoria, l’Agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 e relative specifiche tecniche, ha individuato ulteriori modalità per la trasmissione dei dati per il solo periodo transitorio. Nello specifico, entro il 29 luglio 2019, l’Agenzia provvederà a rendere disponibili i seguenti servizi:

  • servizio di upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di ventilazione, oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, o con indicazione del regime di ventilazione;
  • invio dei dati tramite protocollo https o sftp.

Soggetti esclusi dall’obbligo

A seguito della consultazione pubblica attivata dal 12 al 26 aprile 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato il D.M. 10 maggio 2019 nel quale ha previsto delle esclusioni dall’obbligo sulla base della tipologia di attività esercitata. Gli esoneri stabiliti dal D.M. hanno carattere temporaneo e, come indicato nell’articolo 3, con successivi decreti il Ministero individuerà le date a partire dalle quali essi verranno meno. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1, le fattispecie esonerate sono le seguenti:

  • operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 (cessioni di tabacchi, cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale, cessioni di giornali quotidiani, periodici etc…), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015 (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici). L’esonero è valido fino alla revoca;
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale. L’esonero è valido fino alla revoca;
  • operazioni collegate e connesse a quelle indicate nei due punti precedenti, nonché operazioni di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 effettuate in via marginale in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. Come specifica il decreto, sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari realizzato nel periodo di imposta 2018. L’esonero è valido fino al fino al 31 dicembre 2019;
  • operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (è il caso, ad esempio, delle cessioni a bordo delle navi da crociera). L’esonero è valido fino alla revoca.

Per le operazioni sopra elencate, permangono gli obblighi tradizionali e cioè: documentazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e annotazione nel registro dei corrispettivi. I soggetti esonerati dall’obbligo possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e inviarli telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Il decreto, inoltre, per quel che riguarda le cessioni di benzina e gasolio e le cessioni di beni tramite distributori automatici, conferma l’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere usati come carburante per motore e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici (art. 2). L’esonero riguarda, invece, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le operazioni, diverse dalle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere usati come carburante per motori, i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume di affari realizzato nel periodo di imposta 2018.

Anche gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e inviarli telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Documento commerciale e fattura elettronica

Con le decorrenze fissate dalla normativa, il documento commerciale sostituirà totalmente lo scontrino e la ricevuta fiscale. Vediamo brevemente quali sono le sue caratteristiche.

Secondo quanto stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016, il documento commerciale:

  • deve riportare sempre la partita IVA del cedente/prestatore;
  • è emesso dal RT;
  • può essere stampato secondo il fac-simile dell’Agenzia delle entrate;
  • può essere emesso in forma elettronica previo accordo con il destinatario;
  • di per sé non ha valore fiscale a meno che in esso non vengano esposti la partita IVA o il codice fiscale del cessionario/committente;
  • può essere di tre tipologie: vendita o prestazione, reso merce, annullamento.

Quando il documento commerciale acquista anche rilevanza fiscale?

Come specificato dall’art. 4 del D.M. 7 dicembre 2016, il documento commerciale acquista rilevanza fiscale quando, oltre a riportare la partita IVA del cedente\prestatore, espone anche la partita IVA o il codice fiscale del cessionario/committente. I casi possono essere due:

  • il commerciante decide di emettere fattura;
  • il cliente richiede la fattura o dichiara di voler partecipare alla lotteria nazionale dei corrispettivi.

Nel primo caso, il commerciante può scegliere se emettere fattura immediata o fattura differita. Nel caso in cui scelga di emettere fattura immediata, può emettere la fattura e il documento commerciale contestualmente dal RT, in tal caso il RT è in grado di scindere gli ammontari e inviare all’Agenzia delle entrate i corrispettivi al netto dei corrispettivi fatturati, l’esercente provvederà alla registrazione delle fatture in contabilità. Se, invece, l’esercente non genera contestualmente dal RT la fattura e il documento commerciale, ma genera dapprima il documento commerciale e, in un secondo momento, la fattura, allora il documento commerciale inviato all’Agenzia delle entrate riporterà gli importi al lordo dei corrispettivi fatturati e l’esercente dovrà stornare in contabilità i corrispettivi che sono stati fatturati. Nel caso in cui l’esercente scelga di emettere fattura differita, allora dovrà emettere il documento commerciale rilevante ai fini fiscali. La fattura differita richiamerà il documento commerciale.

Nel secondo caso (il cliente richiede la fattura o vuole partecipare alla lotteria), l’esercente dovrà inserire il codice fiscale del cliente e potrà scegliere se emettere fattura immediata o differita secondo quanto sopra descritto.