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Con il Provvedimento del 29 aprile l’Agenzia delle entrate si prende un mese in più per attivare il servizio di consultazione delle fatture elettroniche: sarà possibile aderire al servizio dal 31 maggio anziché dal 3 maggio 2019.

L’Agenzia differisce anche la deadline per aderire al servizio, portandola dal 2 luglio al 2 settembre 2019.

Perché l’Agenzia delle entrate propone questo servizio?
Che cos’è il servizio di consultazione fatture elettroniche?

Come illustrato a fine dicembre su questo Blog, a fine 2018 il Garante Privacy aveva formulato i propri rilievi  sul processo di fatturazione elettronica, dichiarando il trattamento di dati effettuato attraverso il SdI sproporzionato rispetto alle due finalità dell’Agenzia:

1) monitoraggio dell’evasione fiscale,

2) trasmissione della fattura da emittente a destinatario.

Memorizzare i dati dell’intera fattura, che possono fornire informazioni su abitudini di consumo dei cittadini italiani, non è strettamente necessario, quindi il Garante aveva invitato AdE a rivedere il processo.

In conseguenza di ciò l’Agenzia ha modificato le regole tecniche che, ricordiamo, sono enunciate nel Provvedimento 30 aprile 2018: il SdI, a meno di esplicita autorizzazione, una volta svolta la funzione di “postino” delle fatture, non memorizzerà più l’intero file XML nel cassetto fiscale, ma solo alcune informazioni fiscalmente rilevanti, descritte nell’Allegato B del novellato provvedimento.

Il contribuente potrà sottoscrivere l’autorizzazione nell’Area Riservata del cassetto fiscale, aderendo al servizio di consultazione dal 31 maggio al 2 settembre.

In caso di mancata adesione, a partire dal 3 settembre il SdI cancellerà tutte le fatture elettroniche che risultino consegnate.

Importante esplicitare che non si tratta di conservazione ma della semplice possibilità di consultare le fatture nel cassetto fiscale sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI (ad esempio per le fatture 2019 fino a dicembre 2020).

I corrispettivi sono i ricavi conseguiti da alcune categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo di pagamento dell’IVA (commercianti al minuto, albergatori, ristoratori, artigiani e simili) Continua a leggere

Il 18 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 99297di modifica del Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 che, fino a questo momento, aveva regolamentato il processo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi elettronici da parte dei soggetti di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Come anticipato in questo blog, il D.L. n. 119/2018, modificando il D.Lgs n. 127/2015 ha introdotto l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi con le decorrenze di seguito indicate, trasformando quella che dal 1° ottobre 2017 era un’opzione in obbligo di legge:

  • 1° luglio 2019, soggetti con volumi di affare superiore ai 400.000 euro;
  • 1° gennaio 2020 restanti categorie.

Nella relazione al D.L., inoltre, si faceva riferimento alla possibilità di utilizzo di strumenti ulteriori rispetto ai registratori telematici, già regolamentati dal Prv. n. 182017/2016, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle entrate.

 

CORRISPETTIVI TELEMATICI: QUALI SONO LE NOVITÀ DEL PRV. N. 99297?

Ebbene, in considerazione del mutato quadro normativo, il Prv. n. 99297 del 18 aprile 2019 modifica il provvedimento del 28 ottobre 2016 e aggiorna le specifiche tecniche alla versione 7.0. Di seguito i principali elementi di novità:

  • eliminazione dal Prv. n. 182017/2016 del paragrafo relativo all’opzione;
  • specificazione, mediante l’aggiunta al Prv. n. 182017/2016 del punto 1.11, della possibilità di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi telematici mediante una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e fruibile anche da dispositivi mobili.

Le specifiche tecniche ribadiscono, inoltre, che “Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere definite le specifiche tecniche di ulteriori strumenti tecnologici di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1, l’identificazione delle informazioni da trasmettere nonché il loro formato”.

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nuove regole tecniche fattura elettronica europea appalti

Il 18 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha emanato l’atteso Provvedimento che garantisce alle Amministrazioni centrali di ottemperare alla Direttiva UE 2014/55.

È opportuna una veloce premessa per valutare l’importanza di quanto appena pubblicato.

La Direttiva Comunitaria 2014/55 ha stabilito che nell’ambito degli appalti pubblici i fornitori che lo desiderano possono emettere fatture elettroniche, purché conformi a “standard” comunitari e che le stazioni Appaltanti e gli Enti aggiudicatori degli Stati membri devono accettarle. I suddetti “standard” sono stati definiti dal CEN (European Commitee for Standardization) ed ufficializzati con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione del 16 ottobre 2017 che riferisce il modello semantico, la lista di sintassi ammesse, le modalità di mappatura e gli altri prodotti commissionati agli Enti di standardizzazione europei.

Le disposizioni comunitarie devono essere peraltro armonizzate con le regole nazionali, che in Italia sono disciplinate dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55: la “fattura PA” veicolata dal Sistema di Interscambio.

Come si conciliano gli “standard” europei con la fattura PA?

Il Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recependo nell’ordinamento italiano la Direttiva, ha previsto che:

  • l’obbligo di accettazione per le amministrazioni centrali decorre dal 18 aprile 2019,
  • l’estensione dell’obbligo alle stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori subcentrali è fissata al 18 aprile 2020,
  • le fatture elettroniche devono rispettare specifiche cosiddette CIUS (Core Invoice Usage Specification) per il contesto nazionale italiano secondo regole tecniche e modalità applicative individuate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con il Provvedimento del 18 aprile 2019 il Direttore ha, dunque, provveduto alla definizione delle specifiche tecniche ed applicative.

Le regole, descritte nelle 71 pagine di allegato al Provvedimento, saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

Ci preme evidenziare subito che, per gli Enti centrali destinatari delle fatture che i loro fornitori valutassero di inviare nei “formati” europei (ricordiamo che è una facoltà), non risulta esservi la necessità di particolari investimenti tecnologici oltre a quelli già sostenuti per gestire le Fatture PA.

Il SdI infatti, a fronte della ricezione della fattura, effettuate le debite verifiche, eseguirà un passaggio di traduzione dal formato originario al formato XML PA.

Il destinatario, dunque, riceverà il file ‘tradotto’, firmato digitalmente con certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, il report di conversione ed il file originario.

Corrispettivi telematici novita' Provvedimento n. 99297

Il 18 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 99297 di modifica del Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 che, fino a questo momento, aveva regolamentato il processo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi elettronici da parte dei soggetti di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Come anticipato in questo blog, il D.L. n. 119/2018, modificando il D.Lgs n. 127/2015 ha introdotto l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi con le decorrenze di seguito indicate, trasformando quella che dal 1° ottobre 2017 era un’opzione in obbligo di legge:

  • 1° luglio 2019, soggetti con volumi di affare superiore ai 400.000 euro;
  • 1° gennaio 2020 restanti categorie.

Nella relazione al D.L., inoltre, si faceva riferimento alla possibilità di utilizzo di strumenti ulteriori rispetto ai registratori telematici, già regolamentati dal Prv. n. 182017/2016, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle entrate.

Corrispettivi telematici: quali sono le novità del Prv. N. 99297?

Ebbene, in considerazione del mutato quadro normativo, il Prv. n. 99297 del 18 aprile 2019 modifica il provvedimento del 28 ottobre 2016 e aggiorna le specifiche tecniche alla versione 7.0. Di seguito i principali elementi di novità:

  • eliminazione dal Prv. n. 182017/2016 del paragrafo relativo all’opzione;
  • specificazione, mediante l’aggiunta al Prv. n. 182017/2016 del punto 1.11, della possibilità di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi telematici mediante una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e fruibile anche da dispositivi mobili.

Le specifiche tecniche ribadiscono, inoltre, che “Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere definite le specifiche tecniche di ulteriori strumenti tecnologici di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1, l’identificazione delle informazioni da trasmettere nonché il loro formato”.

come-inviare-i-dati-dei-corrispettivi-elettronici

I corrispettivi sono i ricavi conseguiti da alcune categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo di pagamento dell’IVA (commercianti al minuto, albergatori, ristoratori, artigiani e simili). I corrispettivi vanno certificati attraverso l’emissione di due documenti fiscali: lo scontrino o la ricevuta (art. 1 D.P.R n. 696 del 21 dicembre 1996). Le operazioni da certificare mediante uno dei due documenti fiscali citati sono quelle previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, “Commercio al minuto e attività assimilate”. Per tali attività, l’articolo in questione specifica che si tratta di operazioni per le quali “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.

Invio telematico dei corrispettivi elettronici: l’evoluzione normativa

L’invio on-line dei corrispettivi elettronici è stata un’opzione, a fronte di vantaggi fiscali, fino al D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018.  In particolare, prima del D.L. n. 119/2018, il D.Lgs. n. 127/2015, stabiliva (art. 2, comma 1) la possibilità per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R n. 633/1972 di optare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. L’opzione, da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio telematico dei corrispettivi, era valida per 5 anni dall’esercizio stesso e, se non revocata, si estendeva di quinquennio in quinquennio. Il D.L. n. 119/2018 ha poi modificato la normativa sugli incentivi alla tracciabilità dei pagamenti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015.

Nello specifico il D.L., modificando, con l’articolo 17, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 per soggetti con volumi di affare superiore ai 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per le restanti categorie, con possibilità di esclusioni dall’obbligo in ragione della tipologia di attività esercitata e del livello di connettività web della zona in cui si opera. Il D.L. rinvia a un D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione delle condizioni di esclusione in ragione della tipologia di attività esercitata e a un altro decreto, che il Mef deve emanare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, l’esclusione dall’obbligo in ragione del livello di connettività web. Proprio in ragione dell’emanazione di un decreto delega finalizzato alla individuazione dei soggetti esclusi dall’obbligo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica, attiva dal 12 aprile al 26 aprile, aperta alle associazioni di categoria degli operatori economici interessati. Le associazioni possono inviare osservazioni e proposte circa la casistica degli esoneri.

La trasmissione dei corrispettivi elettronici fa venire meno l’obbligo di tenuta del registro di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Operativamente, la trasmissione e la memorizzazione dei corrispettivi telematici può avvenire o attraverso i cosiddetti registratori telematici (RT), già regolamentati dal Prv. di AdE n. 182017 del 28 ottobre 2016 o attraverso altri  strumenti che garantiscano, al pari dei registratori, la sicurezza e la inalterabilità dei dati (art. 2, comma 3 D.Lgs. n. 127/2015). Tali ulteriori strumenti saranno regolamentati da provvedimenti dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione. Nella relazione illustrativa al D.L. n. 119/2018 viene precisato, infatti, che l’Agenzia, in un arco temporale quantificabile in un anno, potrebbe disciplinare appositi strumenti aggiuntivi rispetto ai RT, analoghi a quelli pensati per la fatturazione elettronica, quali, ad esempio, una procedura web gratuita, fruibile anche da tablet o smartphone, POS evoluti in grado di trasmettere sia i dati dei corrispettivi che l’informazione dell’effettuazione del pagamento.

Il D.L. n. 119/2018 e la successiva Legge di bilancio 2019 hanno anche previsto, negli anni 2019-2020, il riconoscimento di un’agevolazione finanziaria per i soggetti obbligati, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali RT per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento dello strumento. Tale contributo è concesso al soggetto sotto forma di credito di imposta di pari importo da utilizzare in compensazione.

Attualmente le regole operative per la trasmissione dei corrispettivi elettronici all’Agenzia delle entrate sono stabilite dal citato Prv. di AdE n. 182017 del 28 ottobre 2016, testo di riferimento già per quanti, dal 1° gennaio 2017, hanno aderito all’opzione. Il Provvedimento disciplinando, tra le altre cose, l’utilizzo dei registratori telematici, stabilisce che i corrispettivi devono essere trasmessi al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate attraverso i registratori telematici i cui modelli siano stati approvati dall’Agenzia medesima. Il registratore, al momento della chiusura giornaliera genera un file xml, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate. Il processo di trasmissione si considera concluso quando AdE ha ricevuto il file XML. AdE attesta la ricezione del file con una notifica e, in caso di esito negativo dei controlli, le informazioni si considerano non trasmesse. In quest’ultimo caso, gli esercenti devono trasmettere il file corretto entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto.

L’invio dei corrispettivi elettronici: un recap

Dunque, allo stato attuale:

  • sono certe le decorrenze dell’obbligo secondo i volumi di affare: 1° luglio 2019 per soggetti con volumi di affare superiore ai 400.000 euro, 1° gennaio 2020 per le restanti categorie;
  • il Mef si è attivato per definire, con un decreto delega, le categorie di esclusione dall’obbligo in base alla tipologia di attività esercitata;
  • si attende un secondo decreto delega che definisca le categorie di esclusione sulla base della connettività web della zona in cui l’esercente opera;
  • si attendono i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate che regolamentino gli strumenti che, oltre ai registratori telematici, già regolamentati dal Prv. di AdE n. 182017 del 28 ottobre 2016, possono consentire la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle entrate.