Pubblicato il 15 marzo scorso il documento contenente le Regole tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici attraverso il Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni

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Pubblicato il 15 marzo scorso il documento contenente le Regole tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici attraverso il Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche. Il documento, emanato a seguito di quanto disposto dall’articolo 2 del D. Mef 7 dicembre 2018, ha l’obiettivo di fornire le regole tecniche circa il formato e il meccanismo di trasmissione dei documenti elettronici attestanti l’ordinazione di acquisto di beni e servizi (ordini e altri documenti utilizzati nell’ambito dell’ordinazione), con particolare riferimento agli Enti del SSN. Le Regole tecniche non riguardano, pertanto, l’esecuzione degli acquisti.

Poiché, in virtù dell’articolo 3 del D. Mef, a decorrere dal 1° ottobre 2019 (data di entrata in vigore dell’obbligo) sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi degli ordini, le Regole tecniche forniscono anche le istruzioni per assolvere a tale obbligo.

Come in parte anticipato, il Nodo di smistamento rappresenta una delle componenti del sistema Acquisti pubblici in rete (APiR) dovendo il Mef, stando a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2018, garantire l’integrazione del NSO con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BNCP), il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche (SdI), il Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) e il Nodo di smistamento dei pagamenti e degli incassi (SIOPE+). Le informazioni trattate dai predetti sistemi saranno rese disponibili sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Gli attori coinvolti nel processo di gestione elettronica degli ordini di acquisto attraverso NSO sono: pubbliche amministrazioni (dal 1° ottobre 2019 soltanto gli Enti del SSN), fornitori di beni e servizi, loro intermediari. I documenti che devono essere obbligatoriamente inviati al NSO sono, come si diceva, relativi all’ordinazione di beni e servizi. A tal proposito, le regole tecniche individuano, descrivendoli, i seguenti quattro documenti: Ordine, Ordine pre-concordato, Risposta, Ordine di riscontro. Ciascuno dei predetti documenti, contenuto nella busta di spedizione, deve essere predisposto secondo la specifica PEPPOL definita, al pari della busta di trasmissione.

Sulla base dei quattro documenti previsti, le Regole tecniche identificano, descrivendoli nel dettaglio, i seguenti tre processi di business:

  • Ordinazione semplice, in cui può essere utilizzato il solo documento “Ordine”;
  • Ordinazione completa, in cui possono essere utilizzati i tre documenti “Ordine”, “Risposta” e “Ordine di riscontro”;
  • Ordinazione pre-concordata, in cui possono essere utilizzati i due documenti “Ordine pre-concordato” e “Ordine di riscontro”.

Le modalità di comunicazione dei soggetti obbligati con il NSO sono analoghe a quelle previste per la fattura elettronica (portale web, PEC, interoperabilità), con l’aggiunta dell’infrastruttura di trasporto PEPPOL. I canali di trasmissione, specifici per ciascuna modalità di comunicazione, sono i medesimi della fattura elettronica (PEC, web service, SdIFtp) con l’eccezione del servizio SPCoop in dismissione.

Nel quadro generale di emissione e trasmissione degli ordini elettronici, il Nodo assolve alle seguenti tre funzioni, diversamente esplicate nei due scenari (validazione e trasmissione) di interazione tra NSO e soggetti obbligati previsti dalle Regole tecniche.

  • Identificazione: NSO provvede a identificare univocamente il messaggio (busta di trasporto più documento) e il documento, associando al primo l’identificativo della transazione (IdT), che sarà riportato in tutte le notifiche prodotte da NSO e al secondo la tripletta di identificazione composta da: identificativo del soggetto emittente, identificativo del documento associato dall’emittente e data del documento.
  • Validazione: NSO provvede a verificare la correttezza dei dati che compongono il messaggio, validando sia la busta di trasporto che il corpo del messaggio e verificando l’unicità del documento ovvero verificando che non esista un altro documento con la medesima tripletta di identificazione. La validazione positiva è l’elemento imprescindibile affinché il messaggio possa essere recapitato, da NSO o attraverso altri canali, al destinatario e, come stabilito dal D. Mef, il requisito necessario affinché le pubbliche amministrazioni possano dare corso alla liquidazione e al successivo pagamento dell’ordine. Una copia dei messaggi validati positivamente sarà inviata da NSO alla PCC unitamente all’IdT. Tali messaggi saranno, dunque, ricercabili sulla PCC.
  • Trasmissione: NSO provvede a inviare i messaggi validati al destinatario tranne nei casi previsti dalle Regole tecniche in cui il recapito avviene attraverso altri canali, di qui la distinzione dei due scenari: trasmissione e validazione.

Nello scenario di trasmissione, il NSO provvede ad identificare il documento e il messaggio, a validare e a recapitare il messaggio al destinatario. Dunque, nello scenario di trasmissione, il NSO svolge le tre funzioni sopra elencate. Il recapito del messaggio da parte di NSO avviene solo se NSO è in grado di risolvere l’indirizzo del destinatario vale a dire se l’indirizzo è un indirizzo rilasciato da NSO, una PEC o un indirizzo rilasciato da una terza parte accreditata su NSO (Access Point di un’infrastruttura di trasporto PEPPOL).

Nello scenario di validazione, il NSO dopo aver identificato il messaggio e il documento ed aver provveduto alle verifiche sulla busta di spedizione e sul documento (validazione), valida positivamente o scarta il messaggio. In entrambi i casi (validazione positiva e scarto), il Nodo produce una notifica per il mittente che, nel primo caso attesterà soltanto il superamento dei controlli di validazione, nel secondo caso che il messaggio non ha superato i controlli di validazione. In questo scenario, il NSO non provvede a inoltrare il messaggio al destinatario o perché non è in grado di risolvere l’indirizzo del destinatario indicato nel messaggio oppure perché il mittente e il destinatario sono attestati sulla medesima infrastruttura di comunicazione accreditata su NSO, che è in grado di provvedere autonomamente alla trasmissione del messaggio (Access Point di un’infrastruttura di trasporto PEPPOL). Nello scenario di validazione, dunque, NSO svolge due delle tre funzioni sopra elencate: identificazione e validazione.

In considerazione dell’ampiezza e della specificità dell’argomento, la panoramica qui fornita non vuole essere esaustiva, le Regole tecniche saranno pertanto oggetto di ulteriori successivi approfondimenti in questo blog. Attraverso tali approfondimenti cercheremo di comporre un quadro il più possibile funzionale all’analisi del documento e alla descrizione del processo.

Lo scorso 11 marzo il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha approvato il “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021”. Esso costituisce lo strumento di riferimento per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dell’intero paese.

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piano triennale per la PA

Lo scorso 11 marzo il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha approvato il “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021”. Esso costituisce lo strumento di riferimento per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dell’intero paese.

Il piano si colloca nel modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione ed è in continuità con il percorso delineato con i documenti “Strategia per la crescita digitale” (2015), “Modello strategico ICT” (2016) e “Piano triennale ICT” (2017).

Le strategie contenute nel piano sono fondate su alcuni principi chiave:

  • digital by default secondo il quale le PP.AA. devono offrire servizi digitali come opzione predefinita;
  • once only con il quale si ribadisce la necessità di riutilizzare i dati già in possesso delle PP.AA. nei rapporti con cittadini ed imprese;
  • digital identity only con il quale si conferma e rafforza la spinta verso l’adozione dello SPID;
  • cloud first secondo il quale il paradigma cloud deve rappresentare la prima scelta nella definizione di un nuovo progetto da parte di una PA , per motivi di maggiore affidabilità, qualità dei servizi ed economicità (pay per use).

Vengono di seguito elencati e brevemente descritti i principali contenuti del piano.

Data center e cloud: data center; connettività; servizi cloud qualificati; piani di migrazione.

Modello di interoperabilità: creazione del “Sistema informativo della PA” che renda possibile la collaborazione tra le PP.AA. e tra esse e soggetti terzi (cittadini e imprese).

Dati della PA: modalità di utilizzo delle banche dati nazionali; creazione di un catalogo dei servizi digitali offerti dalle PP.AA.; completamento dell’ANPR.

Piattaforme: nuove azioni sulle piattaforme abilitanti tra cui il public e-procurement, pagoPA, SIOPE+, NoiPA, SPID, CIE, SGPA, interoperabilità dei sistemi di conservazione, servizio nazionale per la certificazione anagrafica.

Ecosistemi: nell’ambito dei 13 ecosistemi definiti nel piano triennale 2017-2019, predisposizione di gruppi di lavoro finalizzati a definire regole, standard di riferimento e linee guida per avviare progettualità innovative; coinvolgimento degli stakeholder.

Sicurezza informatica: garanzia di sicurezza dei servizi informatici erogati nel rispetto delle indicazioni dell’AgID; segnalazione al CERT-PA (AgID) degli incidenti di sicurezza.

Strumenti per la generazione e la diffusione dei servizi digitali: aggiornamento delle linee guida di design dei siti e dei servizi web della PA; linee guida con indicazioni alla PA di condivisione di software aperti; creazione della piattaforma Web Analytics Italia a disposizione delle PA per l’analisi dei propri servizi digitali.

Modelli e strumenti per l’innovazione: utilizzo di appalti di innovazione; progettazione e realizzazione del prototipo di un motore predittivo a supporto della governance del modello di “comunità intelligenti” (Smart Landscape).

Governare la trasformazione digitale: istituzione di unità di Program Management Office (PMO) nazionali e regionali; creazione di un gruppo di lavoro permanente costituito dai Responsabili della transizione alla modalità digitale di PA centrali, regioni, città metropolitane e comuni capoluogo; rilascio di una piattaforma di monitoraggio degli aspetti tecnici ed economici delle PA sull’attuazione delle agende digitali.

Rilevazione della spesa ICT: avviare o partecipare alla rilevazione della spesa ICT sulla base delle indicazioni dell’AgID.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori articoli su argomenti specifici selezionati.

Dal prossimo 1° aprile tutte le pubbliche amministrazioni potranno acquisire servizi cloud solo da soggetti che hanno ottenuto la qualificazione AgID.

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pa servizi cloud

Dal prossimo 1° aprile le pubbliche amministrazioni potranno acquisire servizi cloud solo da soggetti che hanno ottenuto la qualificazione AgID.

La disposizione è prevista dal Piano Triennale per l’Informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, approvato con D.P.C.M. del 31 maggio 2017, i requisiti sono stabiliti dalle Circolari AgID n°2 (Scarica Circolare AgID n. 2) e n°3 (Scarica Circolare AgID n. 3) del 9 aprile 2018.

Infrastrutture e servizi IaaS e PaaS riceveranno la qualificazione di “CSP” (Cloud Service Provider) nell’ambito del cloud della PA. Le qualificazioni “CSP” possono essere di 3 diverse tipologie:

  1. di “Tipo A” per erogare servizi di tipo IaaS o PaaS;
  2. di “Tipo B” per erogare servizi SaaS a loro volta qualificati utilizzando la propria infrastruttura cloud;
  3. di “Tipo C” per erogare tutti i servizi previsti nei due punti precedenti.

I servizi SaaS potranno essere erogati solo mediante l’infrastruttura cloud della PA (SPC cloud Lotto1, Poli Strategici Nazionali-PSN e CSP qualificati).

Il processo di qualificazione avviene in tre fasi:

  1. richiesta, eseguibile attraverso la piattaforma web di AgID appositamente predisposta;
  2. conseguimento, coincidente con la corretta acquisizione della richiesta tramite la piattaforma AgID;
  3. mantenimento, attraverso il superamento delle verifiche sul possesso dei criteri di ammissibilità e dei requisiti da parte di AgID.

I requisiti necessari per ottenere la qualifica dei servizi sono organizzativi e specifici (sicurezza, performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità, conformità legislativa).

I servizi così qualificati saranno pubblicati sul Cloud Marketplace AgID attraverso il quale sarà possibile individuare e confrontare i servizi cloud disponibili.

La qualificazione ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione dei servizi al Cloud Marketplace.

A due mesi dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, a fronte delle oltre duecento milioni di fatture elettroniche trasmesse dal SdI nel primo bimestre, permangono dubbi e incertezze sui tempi complessivi del processo di emissione.

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emissione di una fattura b2b

A due mesi dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, a fronte delle oltre duecento milioni di fatture elettroniche trasmesse dal SdI nel primo bimestre, permangono dubbi e incertezze sui tempi complessivi del processo di emissione.

Con il recente aggiornamento delle specifiche tecniche relative alla fatturazione B2B (versione 1.4 dell’ Allegato A al Provvedimento 30 aprile 2018) l’Agenzia fornisce indicazioni sui fattori che possono influire sulla durata complessiva dell’iter di emissione ed esplicita i tempi di consegna di fatture e ricevute per i canali SDICoop (webservice) e PEC.

Elementi che potrebbero allungare l’iter, oltre al fisiologico “bit rate” (velocità di trasmissione) che ciascun operatore è in grado di garantire sul proprio canale di ricezione (S-ftp o webservice), sono:

  • Eventuali ritardi del gestore PEC del destinatario nel recapito della notifica di avvenuta consegna;
  • Una temporanea indisponibilità del canale di ricezione.

Con la revisione delle specifiche tecniche, l’Agenzia ha illustrato in dettaglio le politiche di gestione di tali fattori per i canali PEC e webservice, dichiarando numero di tentativi e tempi massimi di trasmissione di fatture/ricevute.

emissione di una fattura b2b

Riepiloghiamo, dunque, gli step del processo e condividiamo alcune considerazioni sulla possibile durata del processo alla luce delle nuove precisazioni.

  • L’iter di emissione, rappresentato nello schema riportato di seguito, ha inizio con il conferimento a SDI della fattura (step 1).
emissione di una fattura b2b
  • Il SdI effettua, quindi, una serie di controlli formali sul file XML (step 2), ed in caso di anomalie invia una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente (step 2A). La durata massima della fase di scarto, , stabilita in 5 giorni dal Provvedimento 30 aprile 2018 (rif. Paragrafo 2.4),va rivalutata alla luce delle nuove specifiche tecniche di invio delle ricevute. Nel caso di soggetto trasmittente che utilizza il canale webservice, potrebbero essere necessari sino a 3 giorni (caso estremo in cui il canale risulta disponibile solo al sesto tentativo), in aggiunta ai 5 giorni sopra indicati, per il recapito di una eventuale ricevuta di scarto. Se il canale è la PEC, nel worst case di ritardi tecnici del gestore di posta i tempi si potrebbero allungare fino a 40 ore.
  • Se il file fattura non presenta errori formali ed il SdI è in grado di individuare l’indirizzo telematico del destinatario il SdI trasmette la fattura al destinatario (step 3). I tempi di ricezione dipendono dalla disponibilità del canale. Nel caso di soggetto ricevente che utilizza il canale webservice, potrebbero volerci sino a 8 ore (caso estremo in cui il canale risulta disponibile solo al terzo tentativo) per la trasmissione. Se il canale è la PEC, nel worst case di ritardi tecnici del gestore di posta i tempi si potrebbero allungare fino a 40 ore.
  • Se l’inoltro va a buon fine, il Sdi invia una Ricevuta di Consegna al soggetto trasmittente (step 3A) tramite lo stesso canale sul quale è pervenuta la fattura. Il tempo per il recapito della ricevuta, come per il caso dello scarto, può essere influenzato da problemi tecnici sul canale: nel caso di soggetto trasmittente che utilizza il canale SdiCoop, potrebbero essere necessari sino a 3 giorni (caso estremo in cui il canale risulta disponibile solo al sesto tentativo); se il canale è la PEC nel worst case di ritardi tecnici del gestore di posta i tempi si potrebbero allungare fino a 40 ore.
  • Se l’inoltro della fattura non è stato possibile, perché l’indirizzo telematico non è noto (destinatario non registrato o indirizzo non esplicitato in fattura) oppure se, dopo i tentativi previsti, il relativo canale risulta ancora irraggiungibile, il processo si chiude con l’invio di una ricevuta di Mancata consegna (step 3B) in tempi tecnici che possono variare da pochi minuti sino a 3 giorni per il canale SdiCOOP e 40 ore per la PEC.

L’attestazione che la fattura è emessa si ha all’ottenimento di una ricevuta di consegna, oppure della ricevuta di impossibilità di recapito (rif. paragrafo 4.4 Provvedimento 30 aprile 2018).

Per disporre, dunque, di prova di emissione, ossia di una Ricevuta di Consegna oppure di Impossibilità di Recapito (rif. paragrafo 4.4 Provvedimento 30 aprile 2018), per un’azienda che trasmette le fatture tramite canale SdiCoop, potrebbero essere considerati fisiologici sia pochi minuti che una decina di giorni. Il caso peggiore parrebbe verificarsi qualora la trasmissione della fattura allo SDI avvenisse attraverso web services e il recapito della stessa verso il destinatario tramite PEC. Infatti, in questo caso, sarebbero necessari fino ad una decina di giorni complessivi per la conclusione del processo: 5 per i controlli formali da parte dello SDI (step 2), fino a 40 ore per il riscontro da parte del gestore PEC del destinatario (step 3) e fino a 3 giorni per la consegna della ricevuta al mittente da parte dello SDI attraverso il canale web services (step 3A).

Superato il tempo massimo previsto per la conclusione del processo sarà assolutamente necessario monitorare lo stato della fattura nel cassetto fiscale, come indicano le specifiche tecniche (paragrafo 1.5.7)  “Se dopo i tentativi previsti il relativo canale risulta ancora irraggiungibile, il processo si chiude e il cedente/prestatore potrà verificare lo stato della fattura attraverso le funzionalità di monitoraggio e di consultazione”.

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Pubblicato il 5 marzo, in Gazzetta ufficiale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di proroga dell’esterometro al 30 aprile 2019.

La proroga, dapprima annunciata dal sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, poi ufficializzata con nota del Ministero dell’economia e delle finanze, è approdata in Gazzetta ufficiale dopo la registrazione presso la Corte dei conti.

Come anticipato dal Mef, il D.P.C.M. proroga le scadenze, inizialmente previste per il 28 febbraio, per ultimo spesometro, esterometro e liquidazioni periodiche IVA come segue.

  • Proroga al 30 aprile dell’ultimo ultimo spesometro (art. 1, comma 1): la proroga è relativa alle comunicazioni del terzo e del quarto trimestre 2018 e, per coloro che hanno optato per la trasmissione semestrale, del secondo semestre 2018;
  • proroga al 30 aprile dell’esterometro (art. 1, comma 2): la proroga è relativa alle scadenza di invio di fine febbraio, con riferimento alle fatture estere di gennaio, e di fine marzo, con riferimento alle fatture estere di febbraio;
  • rinvio al 10 aprile del termine per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018 (art. 2).